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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20615/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008, iscritta a ruolo a seguito della decadenza da una rateazione concessa in esito a comunicazione di irregolarità nell’ambito del controllo automatizzato. I contribuenti avevano omesso il pagamento della quarta rata, con scadenza il 2 gennaio 2012, e la cartella era stata notificata il 17 marzo 2015. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973. Sostenevano che tale disposizione non fosse applicabile al caso di rateazione derivante da avviso bonario, ma solo alle diverse ipotesi di rateazione collegate direttamente alla dichiarazione dei redditi; pertanto, la cartella sarebbe stata tardiva sia rispetto al termine biennale dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462 del 1997, sia rispetto al termine che essi ritenevano applicabile ex art. 25 cit. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il termine di cui all’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462 del 1997 aveva natura meramente sollecitatoria e non perentoria, in mancanza di una espressa previsione di decadenza; pertanto, il termine decadenziale applicabile alla notificazione della cartella è quello generale di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973. Tale termine, nel caso concreto, decorreva dalla scadenza della rata non pagata e consentiva la notifica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo. Poiché la cartella era stata notificata il 17 marzo 2015 a fronte della scadenza del 2 gennaio 2012, la notifica è stata considerata tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e ai conseguenti oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997

    Il comma 5, nel testo ratione temporis vigente, fissa il termine per la notificazione delle cartelle conseguenti alla decadenza dalla rateazione, ma tale termine, in assenza di espressa sanzione di decadenza, ha efficacia meramente esortativa e non perentoria.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973

    "a pena di decadenza"; "entro il 31 dicembre del terzo anno successivo"

    Costituisce la disciplina generale decadenziale applicabile anche alle cartelle emesse per l’inadempimento rateale collegato a controllo automatizzato, quando la norma speciale non preveda espressamente una decadenza.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015

    Ha modificato l’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo una disciplina espressa con efficacia non retroattiva.

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta per gli inadempimenti nei pagamenti rateali e collega il nuovo termine decadenziale triennale alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    È richiamato per la sanzione iscritta a ruolo in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato come disposizione che consente di evitare l’iscrizione a ruolo se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la decadenza dell’Amministrazione dalla riscossione deve risultare in modo espresso dalla legge; in mancanza di una previsione esplicita, il termine previsto per il compimento dell’atto non è perentorio ma meramente ordinatorio/esortativo.
  • Per le cartelle di pagamento conseguenti alla decadenza da una rateazione in esito a controllo automatizzato, la disciplina generale decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche quando la norma speciale non preveda una decadenza espressa.
  • La norma sopravvenuta che introduca un termine decadenziale espresso per la notifica della cartella non si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
  • Nel caso di inadempimento di una rata, il termine per la notifica della cartella si computa dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo; se la notifica interviene entro il terzo anno successivo, essa è tempestiva secondo la disciplina generale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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