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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente SSN)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di uno straniero richiedente asilo, privo di impiego e disponibile al lavoro, a ottenere l'esenzione dal ticket sanitario EO2 prevista per i disoccupati ex art. 8, comma 16, L. 537/1993. La Corte d'appello aveva riconosciuto tale diritto ritenendo che, per effetto dell'art. 19 D.lgs. 150/2015, la nozione di disoccupato comprendesse i soggetti privi di impiego che avessero dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro, senza distinguere tra disoccupati e inoccupati. L'Agenzia sanitaria ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del D.lgs. 150/2015 in rapporto all'art. 8, comma 16, L. 537/1993, sostenendo che la disciplina sulle politiche attive del lavoro non potesse definire la nozione di disoccupato ai fini dell'esenzione ticket; (2) violazione delle medesime norme per avere la Corte effettuato un'interpretazione estensiva, non consentita, di una norma speciale di stretta interpretazione, anche in relazione ai profili costituzionali di spesa pubblica e livelli essenziali di assistenza; (3) violazione di legge e carenza di motivazione per non aver considerato note ministeriali che, secondo la ricorrente, avrebbero escluso l'estensione agli inoccupati; (4) erronea qualificazione dell'esenzione ticket come prestazione sociale e non sanitaria; (5) violazione del D.lgs. 142/2015 e del D.lgs. 286/1998, sostenendo che gli stranieri regolarmente soggiornanti non avrebbero una tutela più ampia di quella dei cittadini italiani. Il resistente replicava che la nozione di disoccupato era quella unitaria introdotta dal D.lgs. 150/2015, che l'esenzione era una prestazione sociale collegata alla condizione di non occupazione e che, in quanto richiedente protezione internazionale regolarmente soggiornante e iscritto al SSN, aveva diritto al medesimo trattamento dei cittadini italiani.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha interpretato sistematicamente l'art. 8, comma 16, L. 537/1993 insieme all'art. 19 D.lgs. 150/2015, affermando che la nozione di disoccupato è unitaria e comprende i soggetti privi di impiego che dichiarino l'immediata disponibilità al lavoro, senza distinzione tra chi abbia perso un impiego e chi non ne abbia mai avuto uno; ha inoltre escluso che si trattasse di interpretazione estensiva o analogica di una norma eccezionale, qualificando l'esenzione ticket come prestazione sociale collegata alla condizione di non occupazione. Ha ritenuto irrilevanti le note ministeriali richiamate dalla ricorrente, poiché prive di forza normativa, e ha confermato che gli stranieri richiedenti asilo regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN godono, in questo ambito, di tutela analoga a quella dei cittadini italiani. Non ha posto a carico della ricorrente le spese, valorizzando la complessità delle questioni trattate, ma ha dato atto degli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 16, L. 537/1993

    esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e i loro familiari a carico

    la disposizione va letta in coordinamento con la normativa successiva sullo stato di disoccupazione; l'esenzione spetta a chi sia in condizione di non occupazione secondo la nozione unitaria vigente, non essendo necessario un pregresso rapporto di lavoro

  • art. 19, commi 1, 2 e 7, D.lgs. 150/2015

    "sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego" che dichiarano la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

    introduce una nozione unitaria di disoccupazione, comprensiva di tutti i soggetti privi di impiego che rendano la dichiarazione di immediata disponibilità; i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione si intendono riferiti a tale definizione e, per le prestazioni sociali, alla condizione di non occupazione

  • art. 21 D.lgs. 142/2015

    i richiedenti hanno accesso alla assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 286/1998

    assicura ai richiedenti protezione internazionale l'accesso all'assistenza sanitaria secondo la disciplina generale degli stranieri regolarmente soggiornanti, senza introdurre una tutela più ampia di quella dei cittadini italiani

  • art. 34 D.lgs. 286/1998

    obbligo di iscrizione al SSN e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani

    costituisce il riferimento per l'assistenza sanitaria degli stranieri regolarmente soggiornanti e per l'equiparazione, anche sotto il profilo contributivo e delle prestazioni erogate

  • art. 35 D.lgs. 286/1998

    prestazioni urgenti o comunque essenziali per gli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno

    è richiamato come disciplina applicabile nelle more dell'iscrizione al SSN, ma non come limite alla posizione del richiedente già regolarmente soggiornante

  • art. 81 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che le esenzioni incidono sulla spesa pubblica, ma non assunto dalla Corte come ostacolo all'interpretazione accolta

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza statale sui livelli essenziali di assistenza, ma non ritenuto ostativo all'esito della controversia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per le conseguenze sul contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario prevista per i disoccupati, la nozione di disoccupazione deve essere desunta dal sistema normativo vigente e, in particolare, dall'art. 19 del D.lgs. 150/2015, che configura una nozione unitaria di soggetto privo di impiego e immediatamente disponibile al lavoro, senza distinzione tra disoccupato e inoccupato.
  • L'esenzione ticket collegata allo stato di disoccupazione non integra un'applicazione analogica o estensiva di una norma eccezionale, ma una diretta applicazione della disciplina vigente letta in modo sistematico con le norme sulle politiche attive del lavoro.
  • Le note o circolari ministeriali, in quanto prive di forza normativa, non possono restringere il contenuto di una disposizione di legge né contrastare con la sua interpretazione sistematica.
  • L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è qualificabile come prestazione di carattere sociale, non come prestazione sanitaria in senso stretto; la prestazione sanitaria resta distinta dal regime delle esenzioni dal ticket.
  • Lo straniero richiedente asilo, regolarmente soggiornante e iscritto al SSN, se si trova in stato di non occupazione secondo la disciplina applicabile, può fruire dell'esenzione ticket alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
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