Cassazione Civile, Ordinanza n. 19577/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva definito con accertamento con adesione una sopravvenienza passiva, concordandone l'imputazione a esercizi diversi da quelli originariamente indicati e compensando l'imposta versata in eccesso negli anni precedenti fino alla concorrenza del debito d'imposta relativo all'anno accertato. Poiché la somma eccedente rispetto al debito dell'anno oggetto di accertamento non era stata assorbita dalla compensazione, la società presentava istanza di rimborso per la differenza. L'Agenzia negava il rimborso sostenendo che la rinuncia espressa contenuta nell'atto di adesione impedisse ogni ulteriore richiesta restitutoria. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 8 l. n. 212/2000, 1241 c.c. e 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la rinuncia riguardava solo le somme oggetto di compensazione e non l'eccedenza; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle somme non coperte dall'atto di adesione e alla natura dell'istanza di rimborso. La ricorrente deduceva anche giudicato esterno, ma senza produrre sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno per mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: la rinuncia contenuta nell'accertamento con adesione riguardava soltanto le imposte compensate, cioè fino alla concorrenza del debito d'imposta relativo all'anno definito, ma non anche la differenza tra quanto versato in precedenza e quanto effettivamente dovuto dopo la corretta imputazione del costo/sopravvenienza. Tale eccedenza era quindi rimborsabile secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito e secondo l'orientamento consolidato della Corte sul rimborso delle imposte versate in eccesso quando l'accertamento definitivo imputa il componente a un diverso esercizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza di merito è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'istanza di rimborso. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 8, L. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'indebito e sul rimborso; la Corte non ne svolge un autonomo approfondimento, ma valorizza il principio per cui la rinuncia nell'atto di adesione non può estendersi oltre l'oggetto della compensazione concordata.
richiamato per sostenere la legittimità della compensazione; la Corte chiarisce che la compensazione pattuita copriva solo l'importo dovuto per l'annualità oggetto di accertamento, lasciando impregiudicata l'eccedenza.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa del rimborso delle imposte indebitamente versate.
richiamato per dedotta omessa pronuncia della CTR sul motivo relativo alla prassi amministrativa e all'art. 10 dello Statuto del contribuente.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente quale parametro della correttezza dell'operato dell'Amministrazione; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare nullità per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare omesso esame di fatto decisivo.
utilizzato per la decisione nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando un accertamento con adesione determina la corretta imputazione di un componente negativo a un esercizio diverso da quello originariamente dichiarato, il contribuente conserva il diritto al rimborso delle imposte che risultino versate in eccedenza e non assorbite dalla compensazione concordata.
- La rinuncia contenuta nell'atto di adesione deve essere interpretata in modo rigoroso e circoscritto al suo oggetto: essa copre le somme specificamente compensate o definite, ma non può estendersi in via automatica a crediti restitutori diversi e ulteriori non espressamente contemplati.
- L'accertamento con adesione fissa il quantum debeatur rispetto alla pretesa definita, ma non esclude il rimborso dell'indebito che emerga come effetto della stessa definizione, quando residui un'eccedenza non dovuta.
- In tema di rimborso delle imposte, la pretesa restitutoria non integra un ripensamento sull'accordo già perfezionato, se riguarda somme che, proprio in conseguenza dell'accordo, risultano non più dovute.
- Se la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →