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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27702/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un brevetto per modello di utilità già scaduto. In appello la Corte di Milano aveva dichiarato la parziale nullità del brevetto limitatamente ad alcune rivendicazioni, ritenendo invece valide le rivendicazioni 3 e 5 perché dotate di novità e originalità rispetto a un precedente brevetto. Aveva inoltre escluso la contraffazione per equivalente, osservando che i prodotti a confronto presentavano differenze strutturali e funzionali tali da escludere la riproduzione dell’idea inventiva nei termini richiesti. La stessa Corte aveva poi escluso la concorrenza sleale fondata sull’invio di diffide ai distributori, ritenendo insussistente l’elemento soggettivo della colpa, e aveva negato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La società titolare del modello ha proposto ricorso principale con tre motivi: violazione dell’art. 82 c.p.i. sulla contraffazione per equivalente; nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello esaminato una domanda di nullità totale che si assumeva abbandonata. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: erroneo rigetto della domanda di concorrenza sleale per le diffide inviate ai distributori e erroneo rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso principale e incidentale. Ha confermato la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale sulla contraffazione per equivalente, affermando che il giudice di merito aveva compiuto il necessario confronto tra rivendicazioni brevettuali e prodotto asseritamente contraffattorio e aveva motivatamente escluso che le differenze alterassero l’idea inventiva. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello pienamente intellegibile. Quanto alla presunta rinuncia alla domanda di nullità totale, ha ritenuto non desumibile una volontà inequivoca di abbandono della domanda. Sul ricorso incidentale, ha respinto le doglianze relative alla concorrenza sleale perché miravano a una rivalutazione del merito e perché l’esclusione dell’elemento soggettivo era sufficiente a rigettare la domanda; ha inoltre confermato il diniego della condanna ex art. 96 c.p.c., richiamando il principio per cui tale condanna richiede un abuso processuale concreto e non discende automaticamente dalla soccombenza. La Corte ha infine compensato integralmente le spese della fase di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentali.

Norme richiamate

  • art. 82 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    La contraffazione per equivalente è configurabile quando il prodotto accusato, pur non riproducendo in modo identico il trovato, ne riprende l’idea inventiva sostanziale; occorre confrontare analiticamente le rivendicazioni brevettuali con il prodotto contestato e verificare se le varianti svolgano la stessa funzione, con la stessa via e lo stesso risultato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente il dissenso della parte sul merito dell’apprezzamento svolto dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve essere sorretta da una motivazione intellegibile e non meramente apparente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è violazione se il giudice d’appello esamina una domanda solo perché non risulta inequivocabilmente rinunciata; la rinuncia richiede una volontà chiara e desumibile in modo univoco dalla condotta processuale.

  • art. 2598 c.c.

    La concorrenza sleale presuppone l’accertamento dei relativi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo quando richiesto dalla fattispecie concretamente invocata; il suo esclusivo riesame in cassazione è inammissibile se mira a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 2600 c.c.

    La responsabilità per concorrenza sleale e il relativo risarcimento richiedono l’accertamento dei presupposti dell’illecito, non potendo derivare automaticamente dalla sola lite in materia di brevetti.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in tema di concorrenza sleale come base generale della responsabilità aquiliana, subordinata all’accertamento degli elementi dell’illecito.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede un abuso concreto delle prerogative processuali, valutato caso per caso sulla base della correttezza processuale; non consegue automaticamente al rigetto della domanda o dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella verifica della contraffazione per equivalente il giudice deve prima delimitare l’ambito di protezione del brevetto o modello di utilità sulla base delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni, e poi accertare se il prodotto accusato riproduca anche per equivalenti gli elementi essenziali del trovato, cioè la stessa funzione, la stessa via e lo stesso risultato.
  • La valutazione di novità e originalità del trovato, così come il confronto tecnico tra brevetto e prodotto asseritamente contraffattorio, appartengono al merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione intellegibile e non apparente.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga la motivazione errata o contraddittoria in punto di merito.
  • La rinuncia a una domanda o a un capo di domanda non può presumersi dalla sola mancata riproposizione o da espressioni equivoche negli scritti difensivi, ma richiede una volontà inequivoca desumibile dalla condotta processuale complessiva.
  • La concorrenza sleale e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non possono essere affermate in modo automatico sulla base della sola soccombenza in una controversia brevettuale: è necessario l’accertamento specifico dei rispettivi presupposti di fatto e di diritto.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette di decidere integralmente su una domanda; non ricorre se la domanda è respinta per l’esclusione di uno dei suoi elementi costitutivi, con motivazione che ne giustifica il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProprietà intellettualeProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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