Cassazione Civile, Ordinanza n. 17375/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente residente in un comune interessato dai provvedimenti agevolativi per il sisma del 2002 chiedeva il rimborso del 50% delle imposte versate per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, invocando l'art. 1, comma 1011, della L. 296/2006. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il ricorso introduttivo era stato rigettato in primo grado e poi in appello, perché ritenuto onere del contribuente indicare e documentare specificamente i versamenti cui si riferiva la domanda; l'Agenzia aveva inoltre sostenuto che l'istanza fosse priva degli estremi dei versamenti e che il rimborso non spettasse agli esercenti attività economica. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione ex art. 111 Cost., lamentando che la CTR avesse deciso sulla base di una eccezione che, a suo dire, avrebbe richiesto appello incidentale dell'Agenzia, e che la sentenza non si fosse pronunciata sul capo relativo alla spettanza dell'agevolazione nei limiti del c.d. de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la formulazione di un unico motivo che cumula censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ma ha respinto nel merito il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve quindi allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; l'amministrazione può difendersi liberamente, senza essere vincolata alla motivazione del diniego, e può contestare anche in appello le carenze dell'istanza, senza necessità di appello incidentale, perché tali difese attengono al thema decidendum originario. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la decisione della CTR sull'inammissibilità dell'istanza implicava il rigetto delle ulteriori questioni prospettate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione o di pronuncia su questioni non devolute è infondata quando il giudice di merito si pronuncia su eccezioni che attengono al thema decidendum originario del rimborso e che la difesa dell'amministrazione può svolgere liberamente.
art. 111 Cost.
La dedotta omessa motivazione non sussiste se la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con le questioni ulteriori prospettate con l'appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È ammessa la cumulazione nel medesimo motivo della violazione di legge con il vizio motivazionale, purché le doglianze siano chiaramente individuabili.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non ricorre quando il giudice abbia comunque statuito sulla domanda in modo incompatibile con la pretesa di omessa pronuncia.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Le difese dell'amministrazione che contestano i presupposti del rimborso non sono soggette alla preclusione tipica delle eccezioni nuove, perché concernono l'originario oggetto del giudizio.
art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006
Costituisce la base normativa invocata per il rimborso parziale delle imposte versate dal contribuente; la Corte non entra nel merito della spettanza sostanziale dell'agevolazione, ma decide sul riparto degli oneri allegatori e difensivi nel giudizio di rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza in cassazione comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto un rimborso chi agisce in giudizio è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa, compresi i presupposti del diritto al rimborso e i dati identificativi dei versamenti richiesti.
- L'amministrazione finanziaria, quando resiste a un'istanza di rimborso impugnata come silenzio-rifiuto, non è vincolata alla sola motivazione eventualmente addotta in sede amministrativa e può difendersi a tutto campo, contestando in giudizio anche profili di carenza dell'istanza originaria.
- Le contestazioni dell'amministrazione sui presupposti del rimborso non integrano eccezioni nuove precluse in appello, ma mere difese relative al thema decidendum originario; pertanto possono essere svolte anche in secondo grado senza appello incidentale.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di rigetto su una questione preliminare o assorbente rende logicamente incompatibile l'esame delle ulteriori censure dedotte dalla parte.
- È ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli doglianze ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. se la formulazione consente di distinguere con chiarezza i profili di violazione di legge e quelli di vizio motivazionale.
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