Sentenza n. 280/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per la fornitura di un laser chirurgico in favore dell’operatore economico controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice per diversi criteri dell’offerta tecnica: dimensioni e peso dell’apparecchiatura; modalità di erogazione dell’energia; possibilità di commutazione tra braccio articolato e fibra; caratteristiche dei software applicativi per l’otorinolaringoiatria e per le altre applicazioni; caratteristiche ed ergonomia dei manipoli; programma di formazione; servizio di assistenza tecnica. Secondo la ricorrente, la propria offerta avrebbe dovuto ricevere i punteggi massimi, mentre l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere punteggi inferiori, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, in via principale mediante aggiudicazione e subentro previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, per equivalente. La stazione appaltante ha depositato un successivo verbale della commissione del 28 aprile 2026, con esplicitazione delle motivazioni dei punteggi contestati e rideterminazione dei punteggi relativi alla garanzia oltre i 24 mesi, criterio non impugnato. Il giudizio ha riguardato in concreto il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e sulla loro eventuale illogicità o irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto non illogica la maggiore valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria quanto a dimensioni, peso, ingombro e raggio operativo dell’apparecchiatura, valorizzando la maggiore maneggevolezza e il minore ingombro in sala operatoria. In relazione alla modalità di erogazione dell’energia, ha ritenuto plausibile e adeguata al particolare settore della microchirurgia otorinolaringoiatrica la valutazione di equivalenza funzionale tra la maggiore potenza e il maggior numero di modalità di emissione offerte dalla ricorrente e la diversa configurazione dell’offerta aggiudicataria; le differenze tra i due tipi di laser assumevano rilievo soprattutto nella chirurgia estetica e non risultavano decisive per l’uso oggetto della gara. Quanto alla commutazione tra braccio e fibra, la ricorrente non aveva adeguatamente chiarito, a seguito della richiesta della commissione, le modalità dello switch elettronico e del cambio durante l’intervento. Per i software ORL, la commissione aveva ragionevolmente premiato il maggiore livello di automazione guidata dell’offerta aggiudicataria, con parametri e accessori raccomandati automaticamente per specifiche sottocategorie. Per i software destinati alle varie applicazioni, erano state valorizzate la semplicità d’uso, i suggerimenti automatici, i video integrati e l’applicabilità a ulteriori specialità. Per i manipoli, la preferenza era stata motivata dalla maggiore ergonomia ed efficienza del micromanipolatore offerto dall’aggiudicataria. Per la formazione, la commissione aveva considerato anche il programma tecnico destinato al personale dell’ingegneria clinica e la minore onerosità logistica rispetto alla formazione tecnica presso la sede della ricorrente. Per l’assistenza tecnica, erano state ragionevolmente premiate la prossimità territoriale, la più ampia reperibilità e la presa in carico entro 24 ore indipendentemente dall’urgenza, rispetto alle condizioni offerte dalla ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che il criterio della garanzia oltre i 24 mesi era autonomo e che la commissione aveva corretto i relativi punteggi, assegnando 5 punti all’aggiudicataria per 36 mesi e 4,17 alla ricorrente per 30 mesi. Esclusa l’illegittimità dell’aggiudicazione, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo configurabile un danno ingiusto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro in favore della stazione appaltante e 2.000 euro, oltre accessori, in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando
La procedura di gara è stata indetta mediante procedura negoziata senza bando ai sensi della disposizione indicata.
Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere
La documentazione di gara prevedeva, tra gli elementi migliorativi dell’offerta tecnica, la certificazione relativa alla parità di genere.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Richiamati, unitamente alle norme del codice di procedura civile sulle spese, per la regolazione delle spese di lite.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Applicati per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Richiamato per il rimborso forfettario spettante alla controinteressata sulle spese liquidate.
Massime di principio
- Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, contraddittoria, fondata su un travisamento dei fatti o altrimenti viziata in modo evidente.
- La commissione giudicatrice può valorizzare, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla lex specialis, caratteristiche funzionali e prestazionali diverse da quelle astrattamente più numerose o quantitativamente superiori, purché la preferenza sia motivata in relazione all’utilità concreta del prodotto rispetto allo specifico impiego oggetto della gara.
- La valutazione dell’offerta tecnica deve essere riferita alle esigenze funzionali specifiche della procedura: differenze tecnologiche rilevanti in un determinato settore applicativo non impongono necessariamente una diversa attribuzione dei punteggi quando risultino non decisive rispetto all’uso concreto richiesto dalla stazione appaltante.
- La mancata o insufficiente esplicitazione, da parte del concorrente, delle modalità tecniche di una soluzione offerta può giustificare l’attribuzione di un punteggio inferiore, qualora la commissione abbia richiesto chiarimenti e la documentazione non consenta di apprezzare compiutamente la prestazione proposta.
- In assenza di illegittimità dell’aggiudicazione, non sussiste il presupposto dell’ingiustizia del danno necessario per il risarcimento derivante dalla mancata aggiudicazione.
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