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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12923/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003, emessi nei confronti di una società di persone e dei soci, sulla base di accertamenti bancari effettuati sui conti correnti ritenuti riferibili alla compagine sociale. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa e il volume d’affari in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate e, secondo quanto riportato, dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e della dichiarazione annuale IVA. I giudici di merito avevano però ritenuto non adeguatamente individuate le singole movimentazioni contestate e avevano sostanzialmente limitato o escluso la piena operatività della presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea applicazione delle presunzioni bancarie e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva indebitamente escluso la portata della presunzione legale e aveva finito per porre sull’Amministrazione un onere probatorio non dovuto, senza considerare la mancata presentazione delle dichiarazioni e la ricostruzione induttiva già operata in sede amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si è confrontata con gli elementi fattuali decisivi indicati dall’Ufficio, in particolare con l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e con la ricostruzione induttiva fondata sulle indagini bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti correnti possono fondare accertamenti presuntivi e il contribuente deve giustificarne provenienza e destinazione; la presunzione bancaria è pienamente operativa.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Le indagini bancarie costituiscono base legittima per la ricostruzione del reddito e del volume d’affari ai fini IVA.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che l’applicazione della presunzione bancaria comporti un’erronea inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione; l’onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    L’assenza di giustificazioni idonee può legittimare una ripresa induttiva del reddito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni bancarie e l’accertamento induttivo sono ritenuti compatibili con il sistema delle presunzioni; il c.d. divieto di presunzioni di secondo grado viene negato come principio generale.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di accertamenti bancari, la presunzione legale derivante dalle movimentazioni sui conti riconducibili al contribuente o a soggetti che abbiano messo il conto a sua disposizione impone a quest’ultimo di fornire idonea giustificazione della provenienza e della destinazione delle somme.
  • Il c.d. divieto di doppie presunzioni non impedisce l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di presunzioni bancarie come base per l’accertamento, poiché tale regola non ha portata normativa generale e, comunque, non opera rispetto a una presunzione legale.
  • Quando mancano o risultano inattendibili le dichiarazioni fiscali e le scritture contabili, l’Ufficio può ricorrere a ricostruzione induttiva del reddito e del volume d’affari sulla base di elementi anche meramente indiziari.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado, ma deve confrontarsi con gli specifici elementi fattuali posti a base dell’accertamento; altrimenti incorre in falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova.
  • L’omessa o insufficiente giustificazione delle movimentazioni bancarie da parte del contribuente può fondare rettifiche induttive sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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