Cassazione Civile, Ordinanza n. 14163/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva percepito nell'anno 2014, quale dipendente di una società del settore finanziario, una retribuzione fissa e compensi variabili/aggiuntivi, tra cui bonus e stock options. Il sostituto d'imposta aveva applicato l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 sugli emolumenti variabili, operando la ritenuta e versandola all'erario. Il contribuente ha poi presentato istanza di rimborso, ritenendo indebito il prelievo, e ha impugnato il diniego tacito. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la tempestività dell'istanza di rimborso, rilevando che le quietanze prodotte non consentivano di dimostrare con precisione l'erogazione dei bonus nel periodo rilevante. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe trascurato documenti idonei a provare la tempestività dell'istanza; 2) violazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che l'addizionale non fosse dovuta perché il premio 2014 non avrebbe superato il triplo della retribuzione fissa e che, comunque, la questione di merito avrebbe dovuto essere esaminata una volta ritenuta tempestiva la domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, esaminato prioritariamente secondo la ragione più liquida, affermando che, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti di imprese del settore finanziario, l'addizionale del 10% ex art. 33 d.l. n. 78/2010 si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la retribuzione variabile superi anche il triplo della parte fissa. Di conseguenza, il sostituto d'imposta aveva correttamente applicato il prelievo sull'eccedenza. Il rigetto del secondo motivo ha reso inammissibile l'esame del primo, relativo alla tempestività dell'istanza di rimborso. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi successivo dell'orientamento di legittimità sfavorevole al ricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
L'addizionale del 10% per compensi variabili e bonus/stock options dei dirigenti del settore finanziario si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; il richiamo al comma 1 serve solo a individuare i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati come base del rito camerale in Cassazione.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 33 del d.l. n. 78/2010.
art. 23, comma 50-ter, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha previsto l'applicazione della modifica ai compensi corrisposti dal 17 luglio 2011.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di addizionale sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti di imprese del settore finanziario, dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, la base imponibile va individuata nell'ammontare dei compensi variabili eccedente la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario verificare il superamento del triplo della retribuzione fissa.
- Il richiamo ai presupposti del comma 1 dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010 serve a individuare la platea dei destinatari dell'imposta, non anche a mantenere il precedente criterio del triplo della parte fissa come soglia applicativa dell'addizionale.
- Quando un motivo di ricorso è assorbito logicamente da una questione preliminare, la cassazione può esaminare prioritariamente la questione che, secondo la ragione più liquida, consente di definire il giudizio.
- Se il motivo di ricorso principale è infondato su una questione decisiva, l'ulteriore censura resta ininfluente o non esaminabile ai fini della cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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