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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27047/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a una serie di atti prodromici, tra cui otto cartelle esattoriali già oggetto di ricorso davanti alla CTP. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento solo per due cartelle; per altre sei era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018; per le residue era stata accertata la prescrizione. Il giudice di primo grado aveva compensato le spese. Il contribuente aveva proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, sostenendo che non vi fosse un valido presupposto per la compensazione, perché il contrasto giurisprudenziale evocato era già superato prima dell'introduzione della lite e la sopravvenienza normativa favorevole non giustificava la compensazione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR compensato le spese sulla base di un contrasto giurisprudenziale e di una sopravvenienza normativa non idonei; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché non sarebbe stata chiarita la ragione della decisione sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese richiamando sia il contrasto giurisprudenziale sia la sopravvenienza normativa, e che la valutazione delle circostanze del caso concreto spettava al giudice di merito senza necessità di una loro parcellizzazione. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza, rilevando che la motivazione era congrua e consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario deve essere sorretta da specifiche circostanze della controversia e da una motivazione non illogica né erronea; il giudice di merito può valorizzare il contrasto giurisprudenziale e sopravvenienze normative.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non vi è nullità se la motivazione è congrua e coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla compensazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria.

  • art. 3 del d.l. 119/2018

    Richiamato come sopravvenienza normativa favorevole rilevante nel contesto della definizione agevolata di alcune cartelle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere sorretta da ragioni come il contrasto giurisprudenziale e la sopravvenienza normativa, purché tali ragioni siano specificamente indicate e non risultino illogiche o erronee.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese non è nulla se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando non accolga la tesi della parte soccombente.
  • In tema di spese processuali, il giudice di merito dispone di un apprezzamento complessivo delle circostanze della controversia, non essendo tenuto a scomporre analiticamente le singole poste o i singoli atti contestati.
  • La denuncia di nullità per motivazione contraddittoria richiede l'effettiva inidoneità della motivazione a rendere comprensibile la decisione; non basta il semplice dissenso della parte sulla valutazione compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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