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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09206/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un'azienda USL chiedeva il riconoscimento del diritto ai buoni pasto sostitutivi per il periodo gennaio 2009 - febbraio 2011 sulla base della contrattazione collettiva decentrata applicabile al comparto sanità, sostenendo che bastasse lo svolgimento di una prestazione lavorativa di almeno sei ore continuative. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, negato il diritto ai buoni pasto e accolto la domanda riconvenzionale dell'azienda per la restituzione del controvalore di buoni pasto fruiti in difformità dal regolamento aziendale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, in sintesi, la violazione delle norme collettive nazionali e decentrate sul servizio mensa e sui buoni pasto, sostenendo che la contrattazione aziendale fosse legittimata a definire il concetto di particolare articolazione dell'orario di lavoro e che il requisito delle sei ore continuative fosse conforme anche alle intese di interpretazione autentica. Deduceva inoltre violazione delle norme su interpretazione autentica dei contratti collettivi, degli oneri di pubblicità/controllo dei contratti integrativi, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per l'asserita erronea ricostruzione dei fatti sull'orario di lavoro, nonché contestava l'accoglimento della domanda restitutoria proposta dall'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è una agevolazione assistenziale collegata alla pausa pranzo e, come regola generale, spetta quando il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore che gli dia diritto a un intervallo non lavorato; la Corte d'appello si era invece discostata da tale principio, ritenendo che il riferimento alle particolari condizioni di lavoro precludesse la fruizione dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui il pasto dovesse essere consumato in orario anche pomeridiano per il protrarsi dell'orario di servizio. È stata quindi cassata la decisione sul diniego dei buoni pasto e, per effetto dell'accoglimento dei motivi principali, sono rimaste travolte le statuizioni conseguenti, compresa quella restitutoria.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per il personale del comparto Sanità

    La disposizione è letta dalla Corte di cassazione come previsione che collega il diritto alla pausa e al buono pasto alla sussistenza di una prestazione giornaliera di almeno sei ore e non come clausola che richieda necessariamente un prolungamento del servizio anche nel pomeriggio.

  • art. 4 del CCNL comparto Sanità, biennio economico 2008-2009

    Richiamato tra le fonti collettive invocate nel ricorso; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione di tale norma, ma la considera nel quadro della disciplina collettiva sul buono pasto.

  • art. 35 del CCIA del 9 novembre 2000

    Richiamato dal ricorrente come fonte aziendale che avrebbe regolato la fruizione del buono pasto in base alla prestazione di sei ore continuative.

  • art. 42 del CCIA del 17 ottobre 2007

    È la clausola aziendale sulla quale il lavoratore fondava la pretesa; la Corte d'appello l'aveva ritenuta nulla per contrasto con la contrattazione nazionale, ma la Cassazione cassa tale conclusione perché non coerente con il principio applicato sul diritto al buono pasto in presenza di almeno sei ore giornaliere.

  • art. 45 del CCIA del 17 ottobre 2007

    Richiamato nel ricorso tra le fonti aziendali; non viene però autonomamente interpretato dalla Corte di cassazione.

  • art. 26 CCNL del 7 aprile 1999 come modificato dall'art. 5 del CCNL del 10 aprile 2008

    Richiamato nel ricorso come parte del quadro contrattuale sul tempo di lavoro e sull'accesso alla mensa/buono pasto.

  • art. 2 D. Lgs. 165/2001

    Richiamato dalla Corte d'appello come base della devoluzione della materia alla disciplina negoziale nel pubblico impiego privatizzato; la Cassazione non lo smentisce espressamente.

  • art. 40, comma 3, D. Lgs. 165/2001

    Richiamato dalla Corte d'appello a fondamento della nullità della clausola del contratto integrativo contrastante con il CCNL.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello quale norma sulla nullità parziale usata per colpire la previsione del contratto integrativo ritenuta incompatibile con il contratto collettivo nazionale.

  • art. 49 D. Lgs. 165/2001

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per mancato rispetto dell'interpretazione autentica dei contratti collettivi.

  • art. 64 D. Lgs. 165/2001

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'efficacia dell'interpretazione autentica della disciplina collettiva.

  • art. 40-bis D. Lgs. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento ai controlli sui contratti integrativi e alla loro compatibilità con la disciplina nazionale.

  • art. 46 D. Lgs. 165/2001

    Richiamato nel terzo motivo nel quadro delle regole sul sistema della contrattazione nel pubblico impiego.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel quarto motivo per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'orario di lavoro e sulla sussistenza dei presupposti del buono pasto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel quinto motivo per contestare l'utilizzo, da parte della Corte d'appello, di fatti asseritamente smentiti dalla documentazione prodotta.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione/esame del fatto.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale collegata alla pausa pranzo e spetta, come regola generale, quando l'orario giornaliero sia di almeno sei ore e il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato.
  • Le "particolari condizioni di lavoro" previste dalla contrattazione collettiva non possono essere interpretate in senso tale da limitare il diritto al buono pasto ai soli casi di protrazione del servizio in fascia pomeridiana, se la disciplina collettiva riconnette il beneficio alla durata giornaliera della prestazione.
  • In tema di interpretazione della contrattazione collettiva del comparto sanità, la clausola aziendale non può essere letta in modo difforme dal principio di fondo fissato dal contratto nazionale sulla correlazione tra orario di lavoro e fruizione della mensa o del buono pasto sostitutivo.
  • Quando il giudice di merito discosti la propria decisione da un principio di diritto già affermato dalla Cassazione sulla disciplina del buono pasto, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme a quel principio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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