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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24041/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un cliente aveva conferito mandato a un avvocato per impugnare un licenziamento. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto d'opera professionale, condannando il professionista alla restituzione dei compensi percepiti e al risarcimento del danno, ritenendo che l'azione proposta nel giudizio del lavoro fosse stata dichiarata inammissibile per omissioni imputabili al difensore: mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta di tentativo di conciliazione e proposizione tardiva dell'impugnativa rispetto al termine decadenziale. La Corte d'appello, in sede di appello principale del cliente e incidentale del professionista, ha però escluso il risarcimento, confermando solo la risoluzione del contratto e la restituzione dei compensi. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha lamentato violazione delle norme processuali e sostanziali sostenendo che la Corte d'appello avrebbe oltrepassato il devolutum, perché il suo appello avrebbe riguardato solo il quantum del danno e non l'an debeatur, e inoltre avrebbe invertito l'onere della prova ponendo a suo carico la dimostrazione dell'iniziativa relativa alla richiesta di motivazione del licenziamento; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le proprie difese e produzioni documentali volte a contestare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e la correttezza della valutazione del Tribunale sul probabile esito favorevole del giudizio presupposto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui la Corte d'appello avrebbe ampliato il thema decidendum oltre i limiti dell'appello, osservando che l'appello incidentale del professionista investiva anche gli elementi costitutivi della responsabilità e il nesso causale, non solo il quantum. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sull'onere della prova, perché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere probatorio ma aveva valorizzato un fatto rilevante per il nesso causale e il danno; inoltre, il profilo secondo cui l'avvocato avrebbe dovuto adempiere egli stesso all'onere di richiedere i motivi del licenziamento è stato ritenuto nuovo e non dedotto tempestivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un omesso esame di fatti storici decisivi, ma contestava la valutazione di deduzioni, argomentazioni e prove documentali, oltre a non confrontarsi con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre un preteso superamento dei limiti del devolutum da parte della Corte d'appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato e ai limiti dell'impugnazione.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'effetto devolutivo e alla formazione del giudicato interno.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quanto alle impugnazioni incidentali.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che l'appello non avrebbe devoluto l'an debeatur.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riguardo all'appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla sorte delle domande e questioni non riproposte.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato sostanziale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'inosservanza della diligenza professionale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità contrattuale per inesatto adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto col primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamata per il secondo motivo, ma la Corte precisa che è scrutinabile solo l'omesso esame di fatti storici decisivi e non di argomentazioni o prove valutate dal giudice di merito.

  • art. 2 L. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamata per la disciplina originaria del licenziamento e per l'onere del lavoratore di chiedere i motivi entro otto giorni, pena l'inefficacia del recesso.

  • art. 6, comma 2, L. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamata per il termine decadenziale di impugnazione del licenziamento, nella formulazione applicabile ratione temporis.

  • art. 7 L. 15 luglio 1966, n. 604

    Richiamata quale procedura rilevante per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella disciplina successiva.

  • art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamato sia nella versione originaria sia nella formulazione modificata dalla legge Fornero; la Corte d'appello ha escluso che, nel caso concreto, potesse applicarsi la tutela reintegratoria/indennitaria ipotizzata dal Tribunale sulla base di una disciplina non pertinente temporalmente.

  • art. 18, comma 6, L. 20 maggio 1970, n. 300

    Richiamato per la tutela indennitaria prevista, nella disciplina post-Fornero, nei casi di licenziamento viziato da difetto di motivazione o da vizi procedurali.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come norma del ricorso al giudice del lavoro che costituiva l'attività professionale affidata all'avvocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale, l'appello che contesti la sussistenza del danno e del nesso causale devolve al giudice di secondo grado non soltanto il quantum debeatur, ma anche l'an debeatur e tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
  • Ai fini della responsabilità contrattuale del professionista, il creditore deve provare il danno e il nesso causale tra l'inesatto adempimento e il pregiudizio lamentato; il giudice può escludere il danno risarcibile quando risulti che, anche in caso di diligente adempimento, l'esito del giudizio presupposto sarebbe stato sfavorevole.
  • Non integra inversione dell'onere della prova il rilievo, da parte del giudice, di un fatto emerso in causa che incida sul nesso causale o sull'esistenza del danno, anziché sull'adempimento in sé.
  • In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di fatti storici decisivi e controversi, non la mancata adesione alle deduzioni difensive o la diversa valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
  • La censura per omesso esame è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Nel valutare la responsabilità dell'avvocato per la gestione di un'impugnazione di licenziamento, la prognosi controfattuale deve essere svolta con riferimento alla disciplina temporalmente applicabile al rapporto di lavoro e agli oneri processuali effettivamente gravanti sulla parte nel giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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