Sentenza del 18/09/2015 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Valido l'avviso di accertamento firmato dal funzionario su delega apposita del titolare di funzioni dirigenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IRES relativo al 2008, con cui l'Agenzia aveva rideterminato il reddito d'impresa da circa 60.549 euro a 787.392 euro, contestando la motivazione dell'atto, il metodo di ricostruzione dei maggiori ricavi, l'utilizzo di medie semplici anziché ponderate, la valutazione di rimanenze, acquisti, prezzi, grammature e sfridi, la presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili e le sanzioni. In appello ha inoltre contestato la validità dell'avviso perché firmato da un funzionario privo di qualifica dirigenziale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello principale della società e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla firma, perché l'avviso era stato sottoscritto da un funzionario non dirigente sulla base di una specifica delega conferita da un soggetto effettivamente titolare di funzioni dirigenziali. La sentenza ha però ritenuto erronea e inattendibile la ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata su campioni non rappresentativi e su medie semplici, senza adeguata considerazione delle quantità, delle rimanenze, dei diversi prodotti e della documentazione prodotta dalla società. È stata quindi disposta la revoca integrale dell'avviso di accertamento e l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 6.612,50 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina l'accertamento del reddito d'impresa, compreso quello analitico-induttivo. Nel caso concreto, il metodo utilizzato dall'Ufficio è stato ritenuto illogico e non sufficientemente attendibile.
Riguarda i ricavi dell'impresa ed è stato richiamato dall'Agenzia per giustificare la rettifica dei ricavi dichiarati.
Disciplina la rettifica IVA. È stato indicato dalla società tra i motivi di impugnazione dell'accertamento.
Sono stati richiamati dall'Ufficio in relazione alla qualificazione degli utili extracontabili e alla loro eventuale imputazione ai soci. Venuto meno l'accertamento dei maggiori ricavi, è venuta meno anche la presunzione di distribuzione degli utili.
Art. 8, comma 24, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012
È stato oggetto della questione di legittimità costituzionale collegata alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La decisione è stata ritenuta non applicabile al caso concreto, poiché l'atto non era stato firmato autonomamente da un funzionario privo di potere, ma da un funzionario delegato da un dirigente legittimamente titolare delle funzioni.
Articoli 23 e 54 del D.Lgs. 546/1992
Sono stati richiamati in relazione alla costituzione tempestiva dell'Agenzia e al deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale.
N. 38 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972
N. 38 della Tabella A, parte II
Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per determinate somministrazioni tramite distributori automatici, quando effettuate in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole e altri edifici destinati a collettività.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se esista una delega specifica conferita da un dirigente effettivamente titolare del potere.
- La questione relativa alla validità della sottoscrizione può, in determinate circostanze, essere esaminata anche se proposta per la prima volta in una fase successiva, soprattutto quando riguarda una possibile questione rilevabile d'ufficio.
- Gli accertamenti induttivi devono basarsi su un metodo ragionevole, verificabile e coerente con la natura dei beni. Per prodotti eterogenei, la media ponderata sulle quantità e sui prezzi effettivi è normalmente più attendibile della media aritmetica semplice.
- L'Amministrazione deve spiegare in modo trasparente come sono stati selezionati i campioni, determinati i prezzi, valorizzate le rimanenze e calcolati i ricavi presunti. Un metodo non riproducibile o fondato su categorie generiche può rendere illegittima la rettifica.
- La documentazione prodotta dal contribuente in giudizio deve essere esaminata dal giudice, anche se non era stata presentata integralmente durante la fase amministrativa, purché sia pertinente e rilevante.
- La coerenza con gli studi di settore non rende intangibile la contabilità, ma costituisce un elemento favorevole al contribuente che l'Ufficio deve superare con motivazione adeguata, soprattutto in presenza di un accertamento induttivo.
- Se viene annullata la rettifica dei maggiori ricavi, vengono normalmente meno anche le conseguenti contestazioni relative agli utili extracontabili distribuiti ai soci e alle sanzioni collegate.
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