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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00665/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1984, 1985 e 1986 emessi nei confronti del titolare di una ditta individuale che esercitava un frantoio oleario. L'Ufficio contestava maggiori ricavi derivanti da un'attività illecita di emissione di fatture per operazioni inesistenti, funzionale a consentire ad aziende agricole terze di ottenere aiuti comunitari sotto forma di integrazione del prezzo dell'olio di oliva. Dopo un primo rigetto, la decisione di secondo grado aveva accolto gli appelli ritenendo che, se operazioni e costi erano inesistenti, potessero emergere solo redditi virtuali. La Commissione tributaria centrale aveva invece accolto parzialmente i ricorsi dell'Ufficio, ritenendo legittimi gli avvisi e rimettendo al giudice di rinvio la quantificazione dei profitti tassabili secondo un criterio prestabilito: numero di litri indicati nelle fatture moltiplicato per l'importo dell'integrazione comunitaria e riduzione al 50%, sulla presunzione di ripartizione paritaria del provento illecito tra emittente e beneficiari. Nel giudizio di rinvio la commissione regionale, dopo aver richiesto all'AGEA informazioni sugli aiuti eventualmente corrisposti al contribuente e ottenuto esito negativo, confermava le decisioni favorevoli al contribuente ritenendo impossibile quantificare gli aiuti illecitamente percepiti. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina del giudizio di rinvio, sostenendo che il giudice di rinvio aveva oltrepassato i limiti tracciati dalla Commissione tributaria centrale, che aveva già definito l'an debeatur e indicato il criterio di calcolo, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a eseguire una mera operazione matematica; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere probatorio, sostenendo che le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a fondamento dell'accertamento non erano state vinte da prova contraria, non comparsa la controparte; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva erroneamente parametrato la verifica sugli aiuti percepiti dal contribuente in proprio, anziché sui benefici economici conseguiti tramite le ditte che avevano utilizzato le fatture false.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che dalle sentenze della Commissione tributaria centrale emergeva chiaramente che al giudice di rinvio spettava solo quantificare i ricavi illeciti del contribuente secondo un criterio già predeterminato, pari al 50% degli aiuti comunitari correlati ai litri di olio indicati nelle fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria regionale, invece, aveva svolto un'istruttoria non pertinente chiedendo informazioni sugli aiuti effettivamente percepiti dal contribuente, mentre avrebbe dovuto limitarsi a un mero calcolo matematico. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 636/1972

    "se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie"

    La norma, applicabile ratione temporis per effetto dell'art. 75 del d.lgs. 546/1992, delimita il giudizio di rinvio nei casi di questioni estimative o di determinazione delle pene pecuniarie; il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla decisione di rinvio.

  • art. 75 d.lgs. 546/1992

    "alle controversie che alla data dell'articolo 82 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali alla predetta data è stato depositato il solo dispositivo della decisione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPR 636 del 1972"

    Per le controversie pendenti nelle situazioni descritte continua ad applicarsi la disciplina previgente del d.P.R. 636/1972, compresa quella sul rinvio.

  • art. 76 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in combinato disposto con l'art. 75 d.lgs. 546/1992 per affermare l'applicabilità della disciplina previgente al caso concreto.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    È evocato quale base normativa dell'accertamento presuntivo del reddito illecito fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere che, una volta formulate presunzioni sufficienti a fondare l'accertamento, gravava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per censurare la pronuncia del giudice di rinvio che avrebbe deciso su un presupposto diverso da quello fissato dalla precedente decisione di rinvio, ossia sulla percezione diretta degli aiuti da parte del contribuente invece che sul vantaggio economico derivante dall'illecito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio tributario, il giudice deve rispettare integralmente il decisum del giudice che ha disposto il rinvio, sia quanto all'an della pretesa sia quanto ai criteri già fissati per la quantificazione; non può riaprire questioni già definite né svolgere attività istruttoria estranea al perimetro del rinvio.
  • Quando una decisione di rinvio abbia già stabilito il criterio di calcolo del reddito o del vantaggio illecito, al giudice del rinvio compete soltanto la sua applicazione meccanica, senza riesame del fondamento dell'accertamento e senza sostituire un diverso parametro di ricostruzione del quantum.
  • In presenza di accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente è tenuto a fornire prova contraria idonea a vincere la pretesa fiscale; in difetto, l'accertamento resta sorretto sul piano probatorio.
  • La violazione dell'ambito del rinvio si configura anche quando il giudice di merito verifichi un fatto diverso da quello indicato dalla decisione rescindente, alterando così il contenuto della domanda o della statuizione già vincolante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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