Sentenza n. 7451/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della comunicazione Prot. CA/7117 del 16.01.2026, inviata dal Municipio ROMA I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 16.01.2026, con la quale veniva rappresentata l'improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente Prot. CA/249461 del 24.12.2025 a servizio del locale ubicato in Via Fabio Massimo n. 75-77 - Roma (RM), e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero: - della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via Fabio Massimo nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale"(pag.20 della Deliberazione); nella parte richiamata nell'atto impugnato, secondo la quale, in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi - per cui non sarebbe consentito lo stazionamento dei pedoni nella porzione di sede stradale ove è stata richiesta l'osp in esame -, e nella Parte IX - punto 2 ove non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Via Fabio Massimo è equiparata alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale del 05.11.2001 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada quale normativa sovraordinata per le ragioni che si esporranno meglio in seguito e, in ogni caso, nelle parti in cui presenta motivi ostativi all'istanza osp de qua presentata dalla ricorrente, ovvero laddove è previsto che in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi, con le conseguenze sopra richiamate, anche in virtù di come è stato espressamente richiamato ed interpretato da controparte nell'atto impugnato; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione per variazione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di manifesta improcedibilità dell'istanza di nuova concessione per variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico, relativa al posizionamento di una pedana su stalli destinati alla sosta veicolare in via Fabio Massimo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato manifestamente improcedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Ha dedotto: la mancata attività istruttoria ritenuta necessaria dall'art. 7 del Nuovo Regolamento OSP, approvato con D.A.C. n. 118/2025; l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; il difetto, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione; l'erronea applicazione dell'art. 20, comma 3, del Codice della strada, del D.M. 5 novembre 2001 e del PGTU di Roma Capitale, poiché tali fonti non vieterebbero lo stazionamento dei pedoni sulla fascia laterale di sosta né imporrebbero che i pedoni siano ammessi esclusivamente sui marciapiedi; il contrasto con l'art. 9 della D.A.C. n. 118/2025, che secondo la ricorrente consentirebbe determinate occupazioni anche sulle strade a viabilità principale; l'illegittimità della classificazione di via Fabio Massimo come strada appartenente alla viabilità principale, anche per l'asserita vetustà del PGTU adottato nel 2015, per la presenza di parcheggi e per le caratteristiche fisiche della strada; infine, la disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali situati sulla medesima via.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure procedimentali, applicando l'art. 21-octies della legge n. 241/1990: trattandosi di attività vincolata, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità quando è palese che la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto. Per la stessa ragione ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, reputando sufficiente una motivazione succinta fondata sull'insussistenza dei requisiti previsti dalla D.A.C. n. 118/2025. Nel merito, ha accertato che l'area interessata consisteva in meri stalli di sosta non affiancati da corsia di manovra. Tali stalli non sono assimilabili alla fascia di sosta laterale definita dal Codice della strada, sicché l'art. 9 della D.A.C. n. 118/2025 non consentiva l'occupazione richiesta, avente ad oggetto una pedana sulla sede stradale al di fuori del marciapiede. Ha escluso la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata la perfetta identità delle fattispecie e non potendo comunque un eventuale precedente illegittimo fondare una pretesa di reiterazione dell'illegittimità. Ha inoltre respinto le censure contro il PGTU, ritenendo che la classificazione di via Fabio Massimo nella viabilità principale costituisse espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Nel caso concreto, la classificazione è stata ritenuta ragionevole in rapporto ai flussi di traffico veicolare e pedonale del quartiere e alla funzione di connessione della strada con la rete viaria principale. Le spese sono state compensate per la parziale novità delle questioni relative al PGTU.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Consente di dichiarare la manifesta improcedibilità dell'istanza quando risultano insussistenti i presupposti per il suo accoglimento.
art. 7 D.A.C. n. 118/2025
Prevede l'attività istruttoria nel procedimento relativo alle occupazioni di suolo pubblico; nel caso concreto, tuttavia, l'assenza di istruttoria non ha determinato l'illegittimità dell'atto, trattandosi di attività vincolata.
art. 9 D.A.C. n. 118/2025
Non consente l'occupazione richiesta su meri stalli di sosta non assimilabili a una fascia di sosta laterale e, quindi, sulla sede stradale al di fuori del marciapiede nelle condizioni accertate.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dell'attività, è palese che l'apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disciplina delle occupazioni commerciali nei centri abitati deve essere coordinata con le esigenze di sicurezza stradale e con la classificazione della viabilità principale operata dal PGTU.
art. 3, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La fascia di sosta laterale richiede caratteristiche strutturali che non ricorrono nel mero stallo di sosta privo di corsia di manovra e di separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua.
art. 36, comma 5, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all'aggiornamento biennale del piano urbano del traffico, ma il giudice non ha ritenuto tale argomento idoneo a superare la legittimità della classificazione contestata.
art. 38 D.A.C. n. 21/2015
La concedibilità dell'occupazione di suolo pubblico incontra il limite della sicurezza dettato dal Codice della strada; la classificazione nella viabilità principale è funzionale a tale limite.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità del provvedimento quando l'attività amministrativa è vincolata e risulta palese che la partecipazione procedimentale del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto.
- Quando l'insussistenza dei requisiti normativi per il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico è oggettiva e vincolante, l'amministrazione può adottare un provvedimento succintamente motivato di manifesta improcedibilità, senza che ciò integri necessariamente difetto di istruttoria o di motivazione.
- Un mero stallo destinato alla sosta veicolare, privo di corsia di manovra e di separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua, non è assimilabile alla fascia di sosta laterale prevista dal Codice della strada e non può beneficiare della disciplina regolamentare riferita a tale diversa configurazione.
- La classificazione delle strade nella viabilità principale contenuta in un piano generale del traffico urbano costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità; la valutazione può fondarsi sui flussi di traffico e sulla funzione di collegamento della strada con la rete viaria principale.
- La disparità di trattamento rileva come vizio di legittimità solo in presenza di fattispecie perfettamente identiche; in ogni caso, l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in favore di altri soggetti non attribuisce al privato il diritto alla reiterazione dell'illegittimità.
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