Cassazione Civile, Ordinanza n. 01734/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni richieste dall'Ufficio in relazione a dichiarazioni IVA relative agli anni 2006, 2007, 2009 e 2011, tutte chiuse con credito a favore della contribuente e accompagnate da istanza di rimborso. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR Lombardia aveva confermato il rigetto ritenendo che la fideiussione fosse una libera scelta del contribuente per ottenere l'immediata disponibilità del credito IVA e che, proprio per tale vantaggio, non sussistesse un obbligo dell'Ufficio di rimborsarne i costi. La ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 17 della L. n. 167/2017, dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 183 della direttiva 2006/112/CE e dei principi UE di neutralità, effettività e proporzionalità, oltre alla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; (2) violazione dell'art. 8 della L. n. 212/2000 e degli artt. 38 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'amministrazione debba rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie che il contribuente è costretto a prestare per ottenere il rimborso dei tributi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria richiesta per ottenere il rimborso IVA ha portata generale, è indipendente dalla specifica struttura della controversia tributaria ed è funzionale a preservare l'integrità patrimoniale del contribuente. Ha inoltre chiarito che l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente è norma immediatamente precettiva e attribuisce un diritto soggettivo al rimborso dei costi fideiussori, anche per fideiussioni anteriori alla sua entrata in vigore. La motivazione della CTR, fondata sulla libera scelta del contribuente e sul vantaggio dell'immediato utilizzo delle somme rimborsate, è stata giudicata erronea. L'accoglimento dei motivi ha assorbito la domanda subordinata di rinvio pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge.
art. 17 della L. n. 167 del 2017
richiamato dalla ricorrente come norma violata, in coordinamento con la disciplina del rimborso IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale disciplina del rimborso IVA e delle garanzie richieste per ottenerlo.
art. 183 della Direttiva n. 2006/112/CE
richiamato in relazione al diritto unionale sul rimborso dell'eccedenza IVA e ai limiti alle modalità nazionali di rimborso.
art. 267 TFUE
evocato in via subordinata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi assorbito.
art. 8 della L. n. 212 del 2000
ha natura immediatamente precettiva e attribuisce al contribuente un diritto soggettivo perfetto al rimborso del costo delle fideiussioni richieste per sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi.
art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rimborsi IVA.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza senza controricorso.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria richiesta dal contribuente per ottenere il rimborso del credito ha portata generale e non dipende dalla specifica natura della controversia tributaria.
- L'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente va interpretato come norma immediatamente precettiva, idonea a fondare un diritto soggettivo al rimborso dei costi fideiussori, senza attendere decreti attuativi.
- L'espressione "ha dovuto richiedere" non implica un obbligo normativo di prestare garanzia, ma la necessità-onere di richiederla per conseguire la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
- Una lettura che lasci a carico del contribuente i costi della garanzia, quando la pretesa fiscale è infondata o il rimborso è legittimo, frustra la tutela dell'integrità patrimoniale e si pone in contrasto con i principi unionali di neutralità, effettività e proporzionalità.
- Le modalità nazionali di rimborso dell'eccedenza IVA sono ammissibili solo se non espongono il soggetto passivo a rischi finanziari; se tali rischi derivano dall'imposizione della garanzia, i relativi costi devono essere rimborsati.
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