Cassazione Civile, Ordinanza n. 24469/2021 del 10/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di determinazione in giudizio dell'indennizzo spettante a una pluralità di eredi per la perdita di beni situati in Libia appartenuti al de cuius, in relazione al sistema indennitario previsto dalle leggi n. 16/1980, n. 135/1985 e n. 98/1994. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto una differenza tra quanto già liquidato in sede amministrativa e quanto ritenuto dovuto in giudizio; il Ministero aveva impugnato chiedendo una drastica riduzione, mentre gli eredi avevano proposto appello incidentale per ottenere un indennizzo più elevato. La Corte d'appello aveva rigettato entrambi gli appelli. Nel ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio sulla stima dei beni perduti, in particolare la sottostima dell'area agricola, la asserita arbitrarietà della valutazione di altre porzioni della tenuta e la eccessiva riduzione del valore di aree coltivate a gedari e a pascolo; 2) violazione degli artt. 1224 e 1262 c.c. per avere fatto decorrere gli interessi dalla domanda giudiziale, senza riconoscerli per il periodo anteriore, assumendo che la precedente domanda amministrativa avesse già costituito in mora l'Amministrazione e che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata fosse stata male interpretata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, come richiesto per proporre utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva rilevato che gli eredi non avevano indicato alcun precedente atto di costituzione in mora dell'Amministrazione e aveva escluso, anche richiamando Cass. n. 19687/2009, che gli interessi potessero decorrere automaticamente dalla data di entrata in vigore della legge n. 135/1985. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel caso di doppia conforme il vizio di omesso esame è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme opera una restrizione alla deduzione del vizio motivazionale in cassazione.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
Il nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie non decorrono automaticamente da una data astratta se manca una valida costituzione in mora o altro titolo idoneo, secondo la valutazione compiuta dalla Corte territoriale.
La norma è richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa sugli interessi, ma la Corte non ne accoglie l'interpretazione prospettata.
Dagli atti la causa è risultata esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello, dimostrando la loro effettiva diversità.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una critica generica alla valutazione delle prove o della consulenza tecnica, ma deve individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che ignori l'argomento decisivo svolto dal giudice di merito è inconferente e, quindi, inammissibile.
- Chi invoca in cassazione il decorso degli interessi anteriori alla domanda giudiziale deve indicare specificamente l'atto di costituzione in mora già dedotto nei precedenti gradi di giudizio e trascriverne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- Non è sufficiente richiamare astratti principi in materia di interessi moratori se la sentenza impugnata ha fondato il rigetto su una precisa valutazione di fatto circa l'assenza di una valida costituzione in mora.
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