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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 5096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato un’imposta suppletiva di registro di 52.903 euro sull’atto notarile del 3 agosto 2011, registrato il 4 agosto 2011, con cui A.A. aveva conferito immobili situati in Italia alla Corsaro Properties LTD in sottoscrizione di un aumento di capitale di 754.300 euro. Aveva applicato l’aliquota ordinaria del 7%, anziché l’imposta fissa di 168 euro prevista per le società con sede in un altro Stato UE, ritenendo che la sede effettiva della società fosse in Italia e che quella londinese fosse solo formale. I ricorrenti hanno contestato la valutazione delle prove e l’asserita esterovestizione, sostenendo che la società avesse sede e attività effettive nel Regno Unito, che l’onere della prova spettasse all’Amministrazione e che il possesso di immobili italiani e gli adempimenti fiscali in Italia non provassero la residenza fiscale italiana. Hanno inoltre dedotto che la contestazione fondata sull’art. 73, comma 5-bis, TUIR fosse stata introdotta tardivamente in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole ai contribuenti della decisione della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto l’appello contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Il primo motivo è infondato: il certificato della Companies House non costituisce prova legale insuperabile e può essere superato dall’accertamento concreto della sede effettiva. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa valutazione di merito sotto la veste di violazione di legge. Il terzo è infondato, perché il giudice regionale ha fondato la decisione sugli elementi indicati dall’Ufficio. Il quarto è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non chiarisce adeguatamente né il contenuto dell’avviso né la questione asseritamente nuova. Il quinto è infondato: le dichiarazioni IRAP e IVA in Italia erano soltanto alcuni degli elementi valutati complessivamente, insieme al ruolo di amministratore unico di A.A. residente in Italia, al conferimento di immobili italiani, alla natura meramente segretariale della presenza londinese e all’assenza di effettiva attività societaria nel Regno Unito. Corsaro Properties LTD e A.A. sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia 4.000 euro per competenze, oltre accessori e spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 4, punto 1, lett. a), e nota IV della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

    Ai fini dell’agevolazione dell’imposta di registro per società con sede in un altro Stato UE, la sede estera formale non è da sola decisiva: occorre individuare la sede effettiva, considerando dove si svolgono concretamente direzione e amministrazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima l’aliquota ordinaria, sulla base degli elementi che collocavano in Italia il centro amministrativo e decisionale.

  • Art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ.

    detto vizio ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio sancito dalla norma, secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, cioè allorché disattenda il principio di valutazione del libero apprezzamento in assenza di una deroga normativamente prevista o, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

    La violazione dell’art. 116 sussiste soltanto quando il giudice applica un regime di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il peso attribuito alle prove. Il certificato del registro delle imprese britannico non ha, secondo la Corte, efficacia di prova legale tale da impedire una verifica sostanziale della sede effettiva.

  • Art. 73, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    ai sensi dell'art. 73, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

    La residenza fiscale va determinata considerando la sede effettiva dell’amministrazione e della direzione, non soltanto la sede legale dichiarata. La valutazione deve essere concreta e complessiva, includendo gli elementi sostanziali che possono prevalere sui dati formali e indicare che la direzione è esercitata in un diverso territorio.

  • Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte non ha esaminato nel merito l’applicazione della disposizione: la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava in modo autosufficiente i contenuti dell’avviso e della deduzione asseritamente nuova, né consentiva di identificare la specifica ipotesi contestata.

  • Art. 345 cod. proc. civ.

    La Corte non ha deciso nel merito se fosse stata introdotta in appello una nuova questione; la censura è risultata inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti processuali necessari a verificarla.

  • Art. 23, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La Corte ha escluso che la questione fosse risolta dalla sola dichiarazione dei redditi italiana o dal possesso di immobili. Tali circostanze sono state considerate nel quadro complessivo degli indizi relativi alla sede effettiva, e non come prova isolata e automatica dell’esterovestizione.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha respinto la censura: la decisione di merito si fondava sugli elementi addotti dall’Ufficio e la contestazione non ha scalfito l’accertamento complessivo della sede effettiva in Italia.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Le censure di legittimità non consentono di chiedere alla Corte una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge. La contestazione dell’art. 116 è stata riqualificata come censura processuale, mentre il motivo sul collegamento territoriale è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare gli elementi di fatto.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;

    In seguito al rigetto del ricorso, i ricorrenti sono tenuti, in solido, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per stabilire la residenza fiscale di una società estera, la sede legale iscritta all’estero non è decisiva: conta dove si svolgono realmente l’amministrazione, la direzione e le decisioni societarie. La verifica deve riguardare la sostanza dell’organizzazione e non fermarsi alle formalità.
  • L’esterovestizione può essere desunta da una valutazione globale di indizi concreti, quali il luogo di residenza e il ruolo degli amministratori, il luogo in cui si prendono le decisioni, l’attività effettivamente svolta e gli adempimenti fiscali; nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, è necessariamente conclusivo.
  • Un certificato estero di iscrizione o di sede documenta i dati registrali, ma non impedisce all’Amministrazione o al giudice di verificare dove sia effettivamente insediata la struttura amministrativa e decisionale.
  • Il possesso di immobili in Italia o la presentazione di dichiarazioni fiscali italiane non determinano automaticamente la residenza fiscale italiana; possono tuttavia concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare che la sede effettiva della società è in Italia.
  • In cassazione non è sufficiente dissentire dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: occorre denunciare un effettivo errore nell’applicazione della norma o nella valutazione legale delle prove, e le censure processuali devono riportare con precisione gli atti e i passaggi necessari alla loro verifica.

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