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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09739/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della domanda di rimborso di sanzioni e interessi versati in relazione a un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2008, credito originariamente proveniente da altra società fusa e poi compensato nell'anno 2009. Il credito, inizialmente negato dall'Ufficio e poi riconosciuto, aveva indotto la contribuente a chiedere la restituzione non solo del tributo, ma anche delle sanzioni e degli interessi corrisposti. In primo grado la CTP aveva riconosciuto il rimborso delle sole sanzioni; in appello la CTR aveva confermato il diritto al rimborso delle sanzioni e aveva esteso il rimborso anche agli interessi maturati su tali sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di rimborso degli interessi pagati nel 2012, il secondo sulla regolazione delle spese. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la violazione della disciplina sulle sanzioni e sull'IVA, sostenendo che sanzioni e interessi restavano dovuti perché la violazione derivava dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA per il 2009 in cui il credito andava esposto, e che comunque la contribuente aveva definito agevolmente le sanzioni, rendendo intangibili le relative poste creditorie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il primo motivo del ricorso principale della società, dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi. La Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione IVA, il successivo riconoscimento del credito non elimina la debenza di sanzioni e degli interessi maturati su tali somme; pertanto non è ripetibile quanto versato a titolo di sanzioni né gli interessi correlati, e neppure gli interessi pagati sulla somma originariamente non corrisposta a titolo di IVA.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972

    È il parametro del motivo incidentale con cui si censura la decisione di merito che aveva escluso la debenza di sanzioni e interessi; la Corte ritiene invece applicabile la sanzione per omessa dichiarazione funzionale al controllo sostanziale del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    È il parametro del motivo principale per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso degli interessi pagati; la Corte riconosce il vizio solo in astratto, ma lo supera decidendo nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva l'omessa pronuncia della CTR sulla specifica domanda di rimborso degli interessi, ma decide direttamente la causa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Cassazione, in presenza di una questione di diritto e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito anziché cassare con rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo per giustificare la decisione nel merito.

  • art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471 del 1997

    La sua applicazione è ritenuta giustificata dall'omessa dichiarazione IVA, anche se il credito IVA esiste ed è poi riconosciuto.

  • art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997

    È evocato come possibile definizione agevolata delle sanzioni; la Corte evidenzia la novità della questione rispetto ai gradi di merito.

  • art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542 del 1999

    La dichiarazione ivi prevista, contenente i dati per l'istanza di rimborso, è qualificata come presupposto della compensazione; la sua omissione non esclude il credito, ma comporta sanzioni.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale base del recupero del credito esposto in dichiarazione e poi contestato dall'Amministrazione.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato quale base del recupero del credito IVA esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione.

Massime di principio

  • Nel regime IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione prevista per l'esposizione del credito non impedisce al contribuente di provare in giudizio l'effettiva esistenza del credito, ma integra comunque una violazione sanzionabile.
  • Il successivo riconoscimento dell'esistenza del credito IVA non travolge automaticamente le sanzioni e gli interessi maturati per l'omissione dichiarativa, che restano dovuti.
  • Quando la cassazione rileva un'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello, può decidere nel merito senza rinvio se la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
  • La dichiarazione IVA richiesta ai fini del rimborso/compensazione svolge una funzione strumentale di controllo sostanziale; la sua omissione giustifica l'applicazione della sanzione anche se il credito sia reale.
  • In presenza di una domanda di ripetizione di somme pagate a titolo di interessi correlati a un'omissione dichiarativa, il riconoscimento del credito sottostante non comporta di per sé il diritto alla restituzione di tali interessi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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