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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1998. Dopo che il primo appello della società era stato dichiarato inammissibile e che il relativo ricorso per cassazione era stato rigettato, la società ha promosso nel 2019 un ricorso straordinario per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo di avere rinvenuto, tramite accesso agli atti presso il Comune, la copia completa dell'atto di appello con l'attestazione della notifica, documento che non aveva potuto produrre in precedenza. La CTR ha respinto la revocazione ritenendo insussistenti i presupposti della norma: la mancata produzione non era dovuta a forza maggiore o fatto dell'avversario, ma a colpa/negligenza della parte, che sapeva sin dal 2002 dell'esistenza degli originali presso il Comune e aveva atteso 17 anni per chiedere l'accesso; inoltre il documento non era decisivo, perché sulla fotocopia dell'appello risultava solo il numero di protocollo senza sottoscrizione dell'impiegato ricevente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 64 d.lgs. 546/1992, 395, n. 3, e 396 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trasformato la revocazione in un rimedio soggetto a un termine generale di prescrizione, avesse confuso il profilo temporale rilevante e avesse indebitamente escluso la rilevanza della richiesta di accesso agli atti; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme processuali tributarie in tema di produzione documentale, contestando il giudizio di non decisività del documento rinvenuto, perché la presenza del numero e della data di protocollo sarebbe stata sufficiente a incidere sull'esito della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il solo primo motivo della motivazione della sentenza impugnata nel senso che, comunque, la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. richiede la preesistenza del documento alla sentenza revocanda, l'impossibilità non imputabile di produrlo nel giudizio concluso e il suo successivo ritrovamento; nel caso concreto mancavano tali presupposti perché la società conosceva l'esistenza e la collocazione del documento, avrebbe potuto procurarselo tempestivamente anche tramite gli strumenti processuali o l'accesso amministrativo, e quindi difettava la forza maggiore/fatto dell'avversario. La Corte ha aggiunto che, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, il documento non era comunque decisivo, dato che la sola indicazione del protocollo non colmava la mancanza della sottoscrizione dell'impiegato ricevente. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La revocazione straordinaria presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi preesistenti alla decisione, non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; il documento deve essere materialmente preesistente e la sua mancata produzione non deve dipendere da colpa della parte.

  • art. 396 c.p.c.

    È richiamato come disposizione collegata alla revocazione straordinaria e al suo regime procedurale, incluso il riferimento al recupero del documento.

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È invocato dalla ricorrente nel quadro del processo tributario, ma la Corte respinge la censura perché la disciplina della revocazione resta soggetta ai presupposti rigorosi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal secondo motivo in relazione alla produzione/documentazione degli atti processuali tributari.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal secondo motivo in relazione alla produzione/documentazione degli atti processuali tributari.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal secondo motivo con riferimento alla notifica dell'appello nel processo tributario.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte osserva che gli strumenti processuali, come la richiesta di esibizione, avrebbero potuto consentire di acquisire tempestivamente il documento, escludendo la forza maggiore.

  • artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241

    Sono richiamati come ulteriore via extraprocessuale per ottenere l'accesso al documento presso la pubblica amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria per documento decisivo richiede che il documento sia preesistente alla sentenza impugnata e sia stato reso indisponibile da una causa non imputabile alla parte; non è sufficiente che il documento venga materialmente rinvenuto dopo la decisione se la parte avrebbe potuto acquisirlo prima con l'ordinaria diligenza.
  • La "forza maggiore" che legittima la revocazione non coincide con una mera inerzia o negligenza della parte: quando il documento è agevolmente reperibile, anche tramite esibizione processuale o accesso agli atti, difetta il presupposto dell'impossibilità non imputabile.
  • Ai fini dell'art. 395, n. 3, c.p.c., il documento deve essere decisivo in senso stretto, cioè idoneo, se conosciuto tempestivamente, a condurre a una decisione diversa; non bastano elementi meramente indiziari o documenti che non colmino la lacuna probatoria decisiva.
  • La valutazione sulla decisività del documento e sull'efficacia probatoria appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione giuridicamente rilevante.
  • Nel processo tributario, la revocazione straordinaria non può essere usata per eludere i termini e i presupposti del sistema delle impugnazioni o per sanare omissioni documentali imputabili alla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

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