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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20973/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una condomina, di tre delibere assembleari approvate in date diverse nel 2011. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'impugnazione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado per asserita incompatibilità del giudice onorario che l'aveva pronunciata, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame; 2) ha censurato la decisione della corte d'appello per avere definito l'appello con decisione ex art. 281-sexies c.p.c. senza concedere i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.; 3) ha contestato la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; 4) ha lamentato l'irregolarità o tardività delle comunicazioni di convocazione delle assemblee, sostenendo che il condominio non avesse provato una valida e tempestiva convocazione; 5) ha dedotto che le delibere non avessero considerato un preteso controcredito della condomina verso il condominio, già emergente da precedenti giudizi. Il condominio non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'astensione obbligatoria ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. opera solo se il giudice abbia conosciuto della stessa causa in altro grado, non in un diverso procedimento tra le stesse parti; ha inoltre chiarito che il rigetto della ricusazione può essere riesaminato in appello come motivo di nullità, ma nel caso concreto la censura era comunque infondata. Ha respinto il secondo motivo perché il giudice d'appello può decidere ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza di trattazione, una volta esaurita la discussione e in assenza di richiesta specifica di rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, trattandosi di declaratoria priva di natura decisoria e non impugnabile. Sul quarto motivo ha rilevato, da un lato, la genericità della censura per difetto di specificità, dall'altro la sua infondatezza nel merito: per le delibere del 2011, prima della riforma del 2012, l'art. 66 disp. att. c.c. non imponeva modalità vincolate di notifica; la prova della spedizione della raccomandata, insieme alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., era sufficiente, restando a carico della destinataria la prova di non aver potuto avere conoscenza dell'avviso senza sua colpa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e risultava comunque ostacolato dalla disciplina del doppio conforme, oltre a presupporre una verifica di fatto sulla certezza ed oggettiva determinabilità del preteso credito in relazione al rendiconto condominiale. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    l'obbligo di astensione del giudice opera solo quando egli abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, non quando abbia deciso altre cause tra le stesse parti su questioni analoghe

  • art. 53 c.p.c.

    l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione è suscettibile di riesame nel corso del processo e il relativo vizio può convertirsi in motivo di nullità della sentenza impugnabile in appello

  • art. 281-sexies c.p.c.

    il giudice d'appello può decidere la causa con sentenza contestuale dopo la discussione orale all'udienza di trattazione, nei limiti previsti dall'art. 352 c.p.c.

  • art. 352 c.p.c.

    quando non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice d'appello può decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato per escludere che nel caso concreto fosse necessario provvedere in quella forma prima della decisione orale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha funzione di agevolare l'accertamento amministrativo e non costituisce statuizione impugnabile

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura è inammissibile se si indica un numero elevato di norme senza confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo deve specificare in modo puntuale la violazione di legge denunciata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente una nuova valutazione del fatto quando operi la preclusione derivante dal doppio conforme

  • art. 66 disp. att. c.c.

    nel testo previgente alla l. n. 220 del 2012

    per le convocazioni assembleari anteriori alla riforma non imponeva particolari modalità di notifica, essendo sufficiente che tutti i condomini avessero avuto notizia della convocazione in qualunque modo

  • art. 1335 c.c.

    la spedizione a mezzo raccomandata integra presunzione di arrivo dell'atto e di conoscenza da parte del destinatario, salva prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne notizia

  • artt. 138 e ss. c.p.c.

    non si applicano alla spedizione degli avvisi di convocazione assembleare tramite raccomandata, trattandosi di comunicazioni e non di notificazioni di atti giudiziari

  • art. 1137 c.c.

    richiamato come base dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari

  • art. 1130-bis c.c.

    per la validità del rendiconto condominiale occorre la verificabilità di debiti e crediti certi e oggettivamente determinabili

  • L. 12 novembre 2011, n. 183

    art. 27, comma 1, lett. d

    ha introdotto il comma 7 dell'art. 352 c.p.c.

  • L. n. 220 del 2012

    menzionata come riforma successiva non applicabile ratione temporis

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la disciplina del contributo unificato

Massime di principio

  • L'astensione obbligatoria del giudice per aver conosciuto della causa in altro grado richiede identità della stessa controversia: la pregressa decisione su liti diverse, ancorché tra le stesse parti e su questioni analoghe, non integra di per sé incompatibilità.
  • Il rigetto dell'istanza di ricusazione del giudice può essere censurato in appello come possibile nullità della sentenza, ma la relativa doglianza resta infondata se non ricorrono i presupposti sostanziali dell'incompatibilità.
  • Nel giudizio d'appello, esaurita la trattazione e in mancanza di specifica richiesta di rinvio per lo scambio delle conclusionali, il collegio può decidere immediatamente con forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.
  • La declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non è una condanna sostanziale tra le parti e non è autonomamente impugnabile.
  • In materia di convocazione dell'assemblea condominiale per deliberazioni anteriori alla riforma del 2012, non era richiesta una forma tipizzata di comunicazione: è sufficiente provare che il condomino abbia ricevuto notizia della convocazione in tempo utile.
  • La spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, fornisce prova della spedizione e attiva la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; grava sul destinatario l'onere di dimostrare l'impossibilità incolpevole di averne avuto conoscenza.
  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve essere specifica: non basta elencare numerose norme astrattamente violate senza confrontarne il precetto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso di legittimità non può essere trasformato in una richiesta di nuovo esame del fatto e del materiale documentale, specie quando la censura richieda una diversa valutazione delle prove o incontri il limite del doppio conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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