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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30494/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in primo grado e poi in appello una serie di intimazioni di pagamento emesse dall'agente della riscossione per tredici crediti complessivi, derivanti da dodici cartelle nella prima intimazione, da un'ulteriore cartella nella seconda e da una terza intimazione riepilogativa di tutti i crediti. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) dedotta motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello, per asserito omesso esame delle difese; (2) violazione dell'art. 29 d.lgs. 546/1992 per la mancata riunione dei giudizi, con preteso vulnus al ne bis in idem e duplicazione degli importi; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto dall'Amministrazione l'onere di provare la fondatezza della pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, poiché la CTR aveva comunque indicato ragioni percepibili su riunione dei giudizi, regolarità delle notifiche, genericità e infondatezza delle censure. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la riunione/separazione delle cause è atto discrezionale del giudice, di natura ordinatoria e insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché generico e diretto in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività non riesaminabile in sede di legittimità se non nei limiti specifici indicati dalla giurisprudenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente avvocato.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    La riunione o separazione delle cause è valutata come scelta discrezionale del giudice, fondata su mera opportunità processuale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare l'onere della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a rivalutare il merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con rilievo solo delle anomalie motivazionali radicali.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Resta ferma, per Agenzia delle Entrate-Riscossione, la disciplina del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati o speciali.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati nel principio sulle modalità di affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    Costituisce base per i criteri generali relativi alla scelta del patrocinio dell'agente della riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente dedurre una mera insufficienza motivazionale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Il provvedimento di riunione o separazione delle cause è espressione di discrezionalità ordinatoria del giudice e, salvo specifiche ipotesi, non è censurabile in cassazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto nel merito.
  • La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvenire, nei casi consentiti, tramite Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro senza necessità di specifica allegazione o prova del presupposto processuale nel singolo giudizio, una volta ricondotta la scelta alla disciplina convenzionale e normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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