Cassazione Civile, Ordinanza n. 09136/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inserite nelle graduatorie a esaurimento (GAE) della provincia di Como, terza fascia, per le classi concorsuali della scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017, assumendo che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 fosse titolo abilitante sufficiente. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, con la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE operata dalla legge n. 296/2006, l'accesso fosse precluso a chi non avesse presentato domanda entro l'anno scolastico 2007/2008, salvo eccezioni tassative non comprensive della loro posizione. In cassazione le ricorrenti deducevano, da un lato, la violazione di norme e principi per avere la sentenza d'appello negato efficacia erga omnes alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che aveva annullato in parte il D.M. n. 235/2014; dall'altro, la falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006 e dell'art. 9 d.l. n. 70/2011, sostenendo che la normativa non avrebbe inteso escludere dall'inserimento nelle GAE i soggetti già muniti del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE; inoltre l'annullamento del D.M. n. 235/2014 da parte del giudice amministrativo non può creare un diritto soggettivo che non esisteva prima, ma può soltanto rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto già previsto da una norma primaria. Il secondo motivo è stato ritenuto irrilevante, perché una volta corretta la motivazione della sentenza impugnata nel senso dell'inesistenza originaria del diritto all'inserimento, non assume più rilievo la questione della decadenza per mancata tempestiva domanda. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità, rilevando la sopravvenienza della giurisprudenza contraria solo dopo il deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006
"art. 1, comma 605, lett. c)"
La clausola di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non estende la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, ma serve a preservare le aspettative di chi era già inseribile secondo il sistema previgente; non consente quindi l'accesso a chi, con il solo diploma magistrale, non aveva in origine un titolo sufficiente.
art. 9, d.l. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011
"art. 9, del d.l. 70/2011, convertito in legge 106/2011"
Richiamato dai ricorrenti come norma che non avrebbe escluso l'inserimento nelle GAE dei soggetti già in possesso dei titoli abilitativi al momento della trasformazione, ma la Corte lo ritiene non decisivo alla luce dell'inesistenza originaria del diritto dedotto.
"ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c."
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, pur se fondato su ragioni diverse.
"Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c."
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento"
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può confermarlo correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., senza necessità di cassazione con rinvio.
- Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non integra, da solo, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, anche se avente efficacia generale, può eliminare un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non può creare ex novo un diritto soggettivo non previsto dalla norma primaria.
- La clausola legislativa di 'salvezza' riferita a docenti già in possesso del titolo di abilitazione va letta nel contesto complessivo della disciplina e non può essere interpretata come attribuzione di un diritto di accesso generalizzato alle GAE.
- Se il diritto azionato viene escluso in radice, restano irrilevanti le censure che presuppongono solo una sua decadenza per mancata domanda tempestiva.
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