Cassazione Civile, Ordinanza n. 34444/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Centro Operativo di Pescara, deducendone la nullità per incompetenza territoriale dell'ufficio che lo aveva adottato, poiché il proprio domicilio fiscale era nel Comune di Roma. I giudici di merito avevano ritenuto che l'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78/2010 consentisse al Centro operativo di svolgere legittimamente anche attività di accertamento. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78/2010, dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 62 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che tale norma non attribuisce al Centro operativo un autonomo potere impositivo nei confronti di contribuenti con domicilio fiscale fuori dalla sua area di competenza, ma solo poteri di controllo e istruttori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha quindi dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento perché emesso da un organo privo di competenza impositiva. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la particolarità della questione e per il consolidarsi progressivo della giurisprudenza; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio che ha emesso l'avviso; la Corte ritiene che la competenza impositiva resti attribuita all'ufficio territorialmente competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.
art. 28, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
la norma è interpretata come attribuzione al Centro operativo di Pescara di soli poteri di istruttoria e controllo automatizzato, non di potestà impositiva.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma processuale invocata nel motivo di ricorso; la Corte la considera nel quadro della disciplina della legittimazione e della competenza dell'ufficio resistente.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla Corte per affermare che, se l'ufficio è un Centro di servizi, la legittimazione processuale spetta all'ufficio delle Entrate cui sono attribuite le competenze sul rapporto controverso.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come disposizione modificata dalla novella del 2010, ma senza che da ciò possa desumersi un ampliamento del potere impositivo del Centro operativo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
usato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 8 l. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato in via analogica per ribadire che il Centro operativo di Pescara può svolgere attività istruttoria e di attribuzione/valutazione del beneficio, ma non attività impositiva.
art. 1, commi 421 e 423, l. 24 dicembre 2003, n. 311
richiamato per distinguere l'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, per il quale vale il criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.
Massime di principio
- L'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78/2010 non attribuisce al Centro operativo di Pescara un autonomo potere di emissione degli atti impositivi, ma solo funzioni di istruttoria e controllo automatizzato.
- Gli atti impositivi devono essere adottati dall'articolazione dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente; la deroga a tale criterio non può essere desunta in via interpretativa da una norma organizzativa interna.
- La competenza tecnica di un centro operativo dell'Agenzia delle Entrate non si traduce automaticamente in potestà impositiva, che resta in capo all'ente impositore tramite l'ufficio territorialmente competente.
- Quando l'atto è emesso da un organo privo di competenza impositiva, l'avviso di accertamento è nullo.
- In sede di legittimità, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e accogliere l'originario ricorso del contribuente.
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