Cassazione Civile, Ordinanza n. 35643/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato per attività forestali poi trasferite all’Agenzia regionale. Nel 2011 egli aveva svolto, per 42 giorni non continuativi, mansioni di autista di mezzi antincendio. Il giudice di merito aveva ritenuto che tali mansioni corrispondessero al 5° livello del contratto integrativo regionale e, applicando la clausola del contratto collettivo nazionale privatistico che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo 40 giorni di svolgimento di mansioni superiori nell’anno solare, aveva riconosciuto il superiore inquadramento dal 1° ottobre 2011 e le relative differenze retributive. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme che, secondo la sua prospettazione, imporrebbero di applicare il regime del pubblico impiego privatizzato, sostenendo che il rapporto resti soggetto alla disciplina pubblicistica e che quindi non possa operare il meccanismo contrattuale di acquisizione definitiva della qualifica superiore; con il secondo, subordinato, ha contestato comunque la sussistenza dei presupposti contrattuali per l’inquadramento superiore, deducendo violazione delle declaratorie del CCNL e del CIRL e dell’art. 2697 c.c., assumendo che le mansioni svolte fossero solo occasionali e discontinue e non tali da integrare il livello superiore per l’intero periodo riconosciuto dalla Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, pur essendo il rapporto regolato da un contratto collettivo di diritto privato, esso resti un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e rimanga soggetto all’art. 52 d.lgs. 165/2001. Ne consegue che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto alle sole differenze retributive per il periodo di effettivo espletamento, ma non consente l’acquisizione definitiva della qualifica superiore prevista dalla contrattazione privata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
si applica anche ai rapporti di lavoro del personale di enti pubblici non economici disciplinati da contrattazione collettiva di diritto privato; esclude che lo svolgimento di mansioni superiori produca l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, pur consentendo le differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sul lavoro pubblico privatizzato, ma non fonda la decisione
artt. 45, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del trattamento economico del pubblico impiego privatizzato
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma ratio nella decisione
art. 12 l.R. Puglia n. 3 del 2010
la Corte lo considera nel ricostruire il quadro normativo regionale che regola il personale operaio dell'Agenzia e conferma la riconduzione del rapporto al lavoro pubblico privatizzato
art. 11 del Contratto Integrativo Regionale Puglia del 10 giugno 2014
richiamato dalla Corte d'appello per ricondurre le mansioni di autista di mezzi antincendio al 5° livello; la Cassazione ne esclude l'efficacia nel senso di consentire l'acquisizione definitiva della qualifica superiore
art. 49 del C.C.N.L. del 7 dicembre 2010
richiamato nel secondo motivo per contestare la riconducibilità delle mansioni svolte al livello superiore
richiamato nel secondo motivo; la decisione afferma che, esclusa l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, il lavoratore deve allegare e provare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo cui riferisce la pretesa economica
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicano il rito camerale seguito in cassazione
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 111, primo comma, Cost.
evocato a sostegno di un'interpretazione non eccessivamente formalistica della validità della procura alle liti
Massime di principio
- La mera previsione, per un rapporto di lavoro di un ente pubblico non economico, dell'applicazione di un contratto collettivo di diritto privato non basta a sottrarlo al regime del lavoro pubblico privatizzato: salvo espressa deroga legislativa, continuano ad applicarsi le regole generali del d.lgs. 165/2001.
- Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione definitiva della qualifica superiore; esso comporta, al più, il diritto al trattamento economico corrispondente per i soli periodi in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte.
- Quando il diritto azionato è quello alle differenze retributive per mansioni superiori, il lavoratore deve allegare e provare che le mansioni di livello superiore siano state svolte per l'intero periodo posto a base della pretesa; non basta il solo superamento della soglia temporale prevista dalla contrattazione collettiva privata per la promozione automatica.
- La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro pubblico è questione rilevabile dal giudice anche d'ufficio quando la natura pubblica dell'ente discende direttamente dalla legge.
- La procura alle liti rilasciata da soggetto chiaramente identificabile che dichiari la propria qualità di legale rappresentante dell'ente non è invalida per il solo fatto che il nominativo del conferente non compaia anche nel corpo del ricorso, in mancanza di prova contraria della controparte.
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