Cassazione Civile, Ordinanza n. 20569/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di appalto in un servizio di pulizia affidato originariamente a una società e poi passato a una nuova appaltatrice. La lavoratrice, già addetta all'appalto e transitata alle dipendenze della subentrante, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un superminimo percepito presso il precedente datore di lavoro e non più corrisposto dalla nuova società. La nuova appaltatrice si era opposta sostenendo che il rapporto fosse regolato dalla disciplina del cambio appalto e non dall'art. 2112 c.c., con conseguente insussistenza di un obbligo di conservare il trattamento economico di miglior favore. La Corte d'appello aveva confermato la revoca del decreto, ritenendo che il CCNL multiservizi garantisse solo l'assunzione alle condizioni previste dal contratto collettivo, non anche il mantenimento del superminimo; aveva inoltre escluso il trasferimento d'azienda per discontinuità organizzativa tra i due appalti e giudicato nuova, quindi inammissibile, la doglianza relativa alla qualità di dirigente sindacale. In cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione delle disposizioni del CCNL multiservizi e degli artt. 2099 e 2103 c.c. per la negata conservazione del superminimo; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per l'esclusione del trasferimento d'azienda; 3) violazione degli artt. 2103 e 2099 c.c., dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 e dell'art. 22 L. 300/1970 per la ritenuta legittimità della soppressione del superminimo in conseguenza del venir meno dell'incarico originario e per la pretesa tutela della posizione sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il CCNL multiservizi, nella disciplina del cambio appalto, garantisce ai neoassunti solo il trattamento economico previsto dal contratto collettivo e non anche il mantenimento del superminimo maturato presso il precedente datore di lavoro; ha inoltre osservato che la clausola sul mantenimento delle condizioni di miglior favore contenuta nell'art. 9 CCNL riguarda il rinnovo del contratto collettivo, non il subentro in un appalto, e che il superminimo era stato accertato come corrispettivo di specifiche modalità della prestazione legate all'incarico di squadra lavoro, venuto meno con la nuova organizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto sulla discontinuità organizzativa fra le due imprese, riservati al giudice di merito. Il terzo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui pretendeva di escludere il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni entro i limiti di legge; inammissibile nella parte in cui introduceva questioni nuove sul demansionamento e reiterava la censura sulla qualità di dirigente sindacale senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 CCNL Multiservizi
co. 6; lett. a); lett. b)
La disciplina del cambio appalto garantisce l'assunzione dei lavoratori alle condizioni previste dal CCNL applicabile, ma non comporta automaticamente la conservazione del trattamento economico di miglior favore goduto presso il precedente appaltatore.
art. 9 CCNL Multiservizi
La clausola sul mantenimento delle condizioni di miglior favore si riferisce al rinnovo del CCNL e al passaggio da un contratto collettivo a un altro, non al subentro in un appalto con cessazione del precedente rapporto di lavoro.
art. 18 CCNL Multiservizi
È richiamato solo per la definizione della retribuzione globale mensile e non come fonte di un diritto alla conservazione del superminimo nel cambio appalto.
Non fonda, nel caso concreto, un principio di irriducibilità del superminimo quando esso sia collegato a specifiche modalità della prestazione e non alla retribuzione base o alla professionalità in sé.
Il datore di lavoro conserva un potere di variazione delle mansioni entro i limiti legali; il venir meno dell'incarico specifico può incidere sul compenso accessorio ad esso collegato.
È applicabile solo se il cambio appalto integri un trasferimento d'azienda; nel caso concreto la sua operatività è stata esclusa per la discontinuità organizzativa tra le imprese.
Nel subentro nell'appalto occorre verificare, alla luce della disciplina novellata, se sussistano gli elementi del trasferimento d'azienda; in mancanza di una struttura organizzativa e di continuità imprenditoriale, l'art. 2112 c.c. non si applica.
art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non vi riconduce un diritto alla conservazione del superminimo nel caso esaminato.
La censura relativa alla posizione di dirigente sindacale è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, senza esame nel merito.
La Corte d'appello ha legittimamente richiamato un proprio precedente per la motivazione, valorizzando l'accordo sindacale come ricognitivo della natura discontinua del cambio appalto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto disciplinato dal CCNL, il diritto dei lavoratori del precedente appaltatore può consistere nell'assunzione presso il nuovo gestore alle condizioni previste dal contratto collettivo, ma non si estende automaticamente ai trattamenti economici di miglior favore maturati nel precedente rapporto, se non esiste una specifica previsione collettiva in tal senso.
- Le indennità o i superminimi sono conservabili solo quando risultino stabilmente collegati alla professionalità del lavoratore o alla retribuzione base; se invece sono corrisposti per compensare specifiche modalità della prestazione o un incarico particolare, il loro venir meno può legittimare la soppressione della relativa voce retributiva.
- La verifica della sussistenza di un trasferimento d'azienda nel cambio appalto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile mediante una mera diversa lettura delle risultanze probatorie.
- In tema di modifiche delle mansioni e dei relativi riflessi economici, l'art. 2103 c.c. attribuisce al datore di lavoro un potere organizzativo entro i limiti di legge; la caduta di un incarico organizzativo può incidere sul compenso accessorio ad esso correlato.
- Le questioni nuove introdotte solo in cassazione, o già dichiarate nuove dal giudice di merito senza specifica censura sulla relativa ratio decidendi, sono inammissibili.
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