Cassazione Civile, Ordinanza n. 16853/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e IVA detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, la società era una mera cartiera inserita in un sistema fraudolento riconducibile a un soggetto terzo, e aveva emesso fatture verso altre società del medesimo circuito. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'accertamento, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando plurimi indizi di fittizietà della società e ritenendo non decisiva la sentenza penale assolutoria emessa nei confronti dell'amministratore della società collegata. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla sospensione per pregiudizialità, lamentando che la CTR non avesse disposto la riunione o la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un altro giudizio riguardante la stessa società ma l'annualità 2012, poi definito favorevolmente con giudicato; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ignorato la sentenza penale di assoluzione definitiva pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società collegata, fondata sui medesimi fatti e sui medesimi indizi utilizzati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussisteva un obbligo di riunione tra giudizi relativi a diverse annualità e non ricorreva un rapporto di pregiudizialità necessaria tale da imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c.; ha inoltre escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sull'annualità 2012, trattandosi di accertamenti fondati su presupposti di fatto mutevoli, quali la fittizietà delle operazioni. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, il quale deve comunque valutare autonomamente il materiale probatorio e può fondare la decisione su presunzioni semplici, anche quando queste non sarebbero sufficienti per una condanna penale. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. per ricorso manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente, ma ritenuto non violato dalla CTR nel caso concreto
richiamato nel motivo sul processo tributario, senza che la Corte ne ravvisi violazione
la sospensione necessaria per pregiudizialità non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non definitiva e, soprattutto, non ricorra una pregiudizialità tecnica tra controversie relative a diverse annualità fondate su fatti mutevoli
può operare, in luogo dell'art. 295 c.p.c., la sospensione facoltativa nei casi indicati dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato quale disciplina applicabile nell'eventualità di conflitto tra giudicati
la riunione delle impugnazioni è obbligatoria solo se investono lo stesso provvedimento; per provvedimenti diversi la riunione è solo facoltativa in presenza di connessione
nel processo tributario vige il divieto di prova testimoniale, con conseguente autonomia della valutazione probatoria rispetto al processo penale
il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel giudizio
l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario
la Corte applica le sanzioni previste per la definizione del giudizio conforme alla proposta, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso
richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
richiamato nel contesto della trattazione in camera di consiglio
richiamato nel contesto della trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, secondo la formula di rito
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di dipendenza tecnica tra le cause e non opera automaticamente tra giudizi relativi a diverse annualità d'imposta, specie quando i fatti accertati siano suscettibili di mutare nel tempo.
- La riunione di procedimenti connessi è obbligatoria solo quando le impugnazioni investono lo stesso provvedimento; se riguardano atti diversi, la riunione è eventuale e dipende da ragioni di economia processuale e dal rischio di decisioni contrastanti.
- Il giudicato formatosi su un'annualità fiscale non vincola i giudizi relativi ad annualità successive quando l'accertamento si fonda su presupposti fattuali non tendenzialmente permanenti, come la reale o fittizia operatività di fatture e operazioni commerciali.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, anche assolutoria, non spiega efficacia vincolante automatica: il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza insieme agli altri elementi di prova acquisiti.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici e su un quadro indiziario complessivo idoneo a dimostrare, secondo le regole del giudizio tributario, l'inesistenza delle operazioni o la fittizietà della società, anche quando tali elementi non basterebbero a una condanna penale.
- Il giudice di legittimità non può rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice tributario, se la motivazione mostra un coerente esame degli indizi e un corretto confronto con gli esiti del processo penale.
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