Cassazione Penale, Sentenza n. 14022/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza del GIP che, con patteggiamento, aveva applicato la pena per più reati tra cui la detenzione di artifici pirotecnici non riconosciuti (capo 3) sanzionata dall'art. 53 T.U.L.P.S. Il ricorrente sosteneva che le bombe-carta sequestrate (dieci Rambo II e altre due artigianali) andavano qualificate come "materiale esplosivo" ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e non come materia esplodente, con la conseguente assorbimento del capo 3 nel capo 2 (reato di detenzione di materiale esplosivo) già contestato; lamentava che il giudice non aveva verificato correttamente questa qualificazione e quindi non avrebbe dovuto ratificare l'accordo sulle pene.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse prospettato un errore di qualificazione manifesto, requisito necessario per la cassazione avverso sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.). In particolare, la Corte ha osservato che la qualificazione delle bombe‑carta come materiale esplodente o materiale esplodente propriamente detto dipende da elementi concreti (natura e quantità della carica, modalità di confezionamento e potenziale micidialità) non ricostruiti né emergenti in modo palese dagli atti; dunque non era dato affermare un'erronea qualificazione ictu oculi. Inoltre la Corte ha rilevato che, anche ammettendo la diversa qualificazione, non sarebbe conseguita l'aspettata estinzione/assorbimento del reato perché le condotte riguardavano materiali e luoghi differenti (Messina e Galati Marina), configurando delitti autonomi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma richiamata in relazione alla detenzione di armi clandestine; il reato era fra quelli per i quali è stata applicata la pena concordata.
art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Disciplina la detenzione di materiale esplosivo; il ricorrente sosteneva che le bombe‑carta dovessero essere ricomprese in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che ciò richieda accertamenti di fatto non manifesti negli atti.
art. 53 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
Norma applicata dal GIP per la detenzione di artifici pirotecnici non riconosciuti (capo 3); la Corte ha confermato la qualificazione operata dal giudice del merito in assenza di elementi ostativi evidenti.
Richiamato nel contesto dei reati relativi alla detenzione di munizioni; parte del quadro normativo dei capi contestati.
art. 679 cod. pen. in relazione all'art. 47 T.U.L.P.S.
La Corte ha spiegato che la detenzione di bombe‑carta, salvo che per natura/quantità/confezionamento mostrino micidialità, di norma integra la contravvenzione prevista da questa norma e non il reato di materiale esplosivo.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul patteggiamento; in particolare sono il contesto procedurale della sentenza impugnata (applicazione della pena su richiesta delle parti).
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma restrittivamente: nel rito del patteggiamento la censura di errata qualificazione è ammissibile in Cassazione solo per errore manifesto, cioè evidente e senza margini di opinabilità dal tenore dell'imputazione e della motivazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 17, comma 1, d.lgs. 4 aprile 2010 n. 58
Richiamato come modifica/aggiornamento della disciplina T.U.L.P.S. relativa agli artifici pirotecnici non riconosciuti.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)
Richiamata in relazione ai profili di colpa e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.) il ricorso per cassazione per errata qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto: l'errata qualificazione deve risultare in modo evidente e senza margini di opinabilità dal contenuto dell'imputazione e dalla motivazione.
- La qualificazione di bombe artigianali (es. bomba‑carta) come "materiale esplodente" o come "materiale esplosivo" dipende da elementi fattuali concreti (natura e quantità della carica, confezionamento, potenziale micidialità) che il giudice del merito deve accertare; affermazioni generiche del difensore non sono sufficienti per impugnare in Cassazione.
- Se le condotte riguardano materiali diversi e/o sono state commesse in luoghi distinti, la riconduzione a un unico reato per assorbimento è difficilmente sostenibile: sono da considerare reati autonomi salvo prova chiara della connessione sufficiente.
- Chi impugna per diversa qualificazione deve dimostrare non solo la diversa interpretazione della norma, ma che tale diversa qualificazione emerga chiaramente dagli atti; altrimenti l'impugnazione è inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni.
- La riconfigurazione in termini più gravosi non produce vantaggio per l'imputato e può far mancare l'interesse all'impugnazione: il ricorrente deve valutare se la censura possa effettivamente migliorare la sua posizione processuale.
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