Cassazione Penale, Sentenza n. 13787/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per contraffazione e ricettazione lamentando: (1) vizio procedurale per la redazione dei motivi della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che aveva deliberato (presunta violazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen. e potenziale contrasto con art. 525, comma 2); (2) violazione di legge sull'accertamento della responsabilità, ossia contestazione della valutazione probatoria e dei fatti addebitati; (3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati e in massima parte riproposizione di censure già valutate e respinte dalla Corte territoriale. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen.: il giudice originario aveva già assunto la decisione ma era impedito per gravi motivi di salute, pertanto il presidente ha potuto delegare un altro giudice alla stesura dei motivi senza dover rinnovare l'istruttoria. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a scalfire la dettagliata ricostruzione fattuale (imputati sorpresi nella vendita di prodotti contraffatti, 531 supporti). Il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inconsistente perché la Corte territoriale ha motivato il diniego con la gravità del fatto, la pluralità e varietà dei prodotti, il danno alla parte civile, il contesto delinquenziale, l'assenza di collaborazione e la carenza di informazioni sulle condizioni personali dei ricorrenti (nonché i precedenti penali del Riccio). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese per il procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 559, comma 4, cod. proc. pen.
art. 559, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al presidente del tribunale, in caso di grave impedimento del giudice monocratico che ha assunto la decisione, di delegare altro giudice anche alla stesura dei motivi; la sostituzione non si limita alla sola sottoscrizione della sentenza quando la decisione è già stata presa dal giudice impedito.
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Non rileva se la decisione è già stata adottata dal giudice impedito: il delegato non deve ripetere l'istruttoria se si limita a redigere i motivi richiesti dal provvedimento già deciso.
art. 171-bis e art. 171-ter, I. n. 633/1941
art. 171-bis e ter, lett. c) e comma 2, lett. a), L. n. 633/1941
Riferite ai reati relativi alla contraffazione e alla riproduzione illecita di opere protette; la Corte ha ritenuto provata la condotta materiale e l'elemento psicologico in linea con la consolidata giurisprudenza.
art. 648 cod. pen.
Riferito al reato di ricettazione; la Corte ha confermato che la disponibilità e la vendita di prodotti contraffatti integra la responsabilità prevista dall'articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. F. n. 39182/2013; Sez. 2 n. 41437/2019)
Sez. F., n. 39182 del 27/08/2013; Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019
Precedenti interpretativi che confermano il potere del presidente di delegare altro giudice alla redazione dei motivi quando il giudice che ha deliberato sia impedito; consolidano il principio secondo cui la sostituzione può estendersi oltre la mera sottoscrizione.
Massime di principio
- La delega del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen. è legittima non solo per la sottoscrizione ma anche per la stesura dei motivi quando la decisione sia già stata assunta dal giudice impedito; non è necessario riaprire l'istruttoria se la decisione è già stata adottata.
- Le censure generiche sulla valutazione del materiale probatorio sono difficilmente idonee in cassazione se la Corte territoriale ha fornito una ricostruzione dettagliata e motivata dei fatti (tassatività e concretezza delle formule critiche richieste).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato; la gravità del fatto, la pluralità e varietà dei beni posti in vendita, il danno alla parte civile, il contesto organizzato di approvvigionamento e la mancata collaborazione sono argomenti idonei a giustificare il diniego.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione comporta l'obbligo di sostenere le spese processuali e può dar luogo al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende se la corte ritiene applicabile un'equa sanzione pecuniaria.
- Le impugnazioni devono articolare censure di diritto precise e non limitarsi a rilievi meramente generici o ricorsivi; la sopravvivenza di precedenti penali e l'assenza di elementi personali e socio-economici utili alla concessione delle attenuanti possono pesare sensibilmente nella valutazione del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13784/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13788/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13790/2023 del 03/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →