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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13784/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Comis era stata condannata per la violazione dell'art. 5 lett. b) della legge n. 283/1962 perché nel laboratorio/locale di produzione e rivendita alimentare della "C&G s.r.l." sono stati rinvenuti aromatizzati e semilavorati per pasticceria in cattivo stato di conservazione, invasi da insetti (blatte), riscontrati nel sopralluogo del 24/03/2018. Ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata valutazione di elementi probatori rilevanti (es. contratto di abbonamento per derattizzazione, possibilità di caso fortuito); (2) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla esigibilità di specifiche cautele da parte della legale rappresentante, anche alla luce della presenza di più punti vendita e dell'affidamento di compiti a dipendenti/terzi; (3) omissione di motivazione rispetto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e a fronte del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale: sussisteva l'elemento materiale della contravvenzione (prodotti invasi da insetti) e, per la legale rappresentante della società, il dovere di vigilanza non è stato assolto, sicché la stipula di un contratto di derattizzazione con terzi non esonera automaticamente dalla responsabilità se non è dimostrata l'efficacia del controllo e non è documentata una formale delega di funzioni compatibile con le dimensioni aziendali. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha censurato il silenzio del Tribunale circa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., annullando la sentenza nella parte relativa a tale questione e rinviando al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo esame motivato (positivo o negativo) sulla particolare tenuità. Per il resto la sentenza di condanna resta definitiva. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell'ipotesi di annullamento limitato alla verifica dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b) e d)

    art. 5, comma 1, lett. b) e d. (citato nel testo)

    La detenzione o somministrazione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione integra la contravvenzione; in caso di società il legale rappresentante risponde a titolo di colpa per carenze organizzative e mancata vigilanza, salvo valida e formale delega di funzioni adeguata alle dimensioni aziendali

  • Codice penale, art. 131-bis

    art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La richiesta di applicazione va esaminata e motivata espressamente: il silenzio del giudice su tale richiesta costituisce vizio di motivazione e giustifica annullamento con rinvio per nuovo esame

  • Codice penale, art. 163

    art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)

    La concessione della sospensione condizionale della pena non equivale automaticamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo distinti i presupposti e la valutazione di merito

Massime di principio

  • La responsabilità penale per violazioni delle norme igienico-sanitarie ricade sul legale rappresentante per negligenza organizzativa e mancata vigilanza, salvo prova di una formale, efficace e giustificata delega di funzioni
  • La mera stipula di un contratto con ditte esterne (es. derattizzazione/deblattizzazione) non esonera automaticamente dalla responsabilità: occorre dimostrare l'effettiva esecuzione, il controllo dei risultati e l'efficacia delle misure adottate
  • Perché la delega di funzioni limiti la responsabilità del legale rappresentante devono concorrere: dimensioni aziendali tali da giustificare la decentralizzazione, delega formale e specifica e effettiva autonomia del preposto nell'esecuzione dei compiti delegati
  • Il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente e motivatamente sulle richieste di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; l'omessa risposta costituisce vizio da correggere con annullamento e rinvio
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono istituti distinti: la presenza dell'uno non impone automaticamente il riconoscimento dell'altro
  • Se la Cassazione annulla con rinvio soltanto la questione relativa alla particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento

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