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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 6 legge n. 150/1992: si contestava la detenzione di n. 30 esemplari di cinghiale (Sus scrofa) provenienti da riproduzioni in cattività senza autorizzazione amministrativa o sanitaria. Il ricorrente ha sostenuto di essere titolare di un'autorizzazione alla detenzione a scopo amatoriale e alimentare (rilasciata il 24/02/2010 e rinnovata il 28/09/2018), e ha altresì dedotto che la norma sarebbe stata diretta a tutelare il commercio di specie in via di estinzione, non includendo il cinghiale comune.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure: ha osservato che l'art. 6 della legge n. 150/1992 è stato poi abrogato (27/09/2022) ma la fattispecie è stata mantenuta nel d.lgs. n. 135/2022 (art. 4) con continuità sostanziale; è stato applicato il principio della lex mitior, se applicabile. Quanto all'autorizzazione del ricorrente, la Corte ha ritenuto decisivo che l'autorizzazione documentata era limitata alla detenzione di 5 capi, mentre il capo di imputazione indicava 30 esemplari; l'eventuale ampliamento successivo non ha effetti retroattivi. La prova dell'eccesso numerico è stata ritenuta evidente anche senza conteggio puntuale. La sentenza di merito (condanna a 10.000,00 euro di ammenda e confisca degli animali) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 6 legge n. 150/1992

    La disposizione originaria puniva la detenzione illecita di animali selvatici; benché successivamente abrogata, la sua fattispecie è stata mantenuta nel nuovo decreto e pertanto la condotta resta rilevante penalmente.

  • d.lgs. n. 135/2022, art. 16, comma 1, lett. a) (abrogazione)

    Ha abrogato l'art. 6 della legge 150/1992 a decorrere dal 27/09/2022; tuttavia non ha determinato l'impunità della condotta, data la ricomprensione della fattispecie nel nuovo testo normativo.

  • d.lgs. n. 135/2022, art. 4

    Ha ricompreso la fattispecie sostanziale della precedente norma abrogata, garantendo continuità normativa nella definizione del fatto costituente reato.

  • d.lgs. n. 135/2022, art. 14, comma 2

    Disciplina il trattamento sanzionatorio applicabile alla nuova disciplina; la Corte ha richiamato la norma per valutare eventuali effetti più afflittivi rispetto al previgente sistema, considerando poi il principio della lex mitior.

  • art. 2 cod. pen. (lex mitior)

    Il principio è stato richiamato: in caso di successione di norme penali si applica la norma più favorevole all'imputato. La Corte ha valutato che non v'è applicazione di una sanzione più afflittiva rispetto a quella concretamente inflitta al ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 45748

    Giurisprudenza citata per affermare che, ai fini del reato di detenzione illecita di animali pericolosi, è sufficiente la mera disponibilità di esemplari 'di specie selvatica', incluse le prime generazioni nate in cattività.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 9 aprile 2003, n. 16674

    Giurisprudenza richiamata per ribadire che i cinghiali (Sus scrofa) rientrano tra le specie selvatiche per le quali sussistono rischi di pericolosità e diffusione, giustificando la tutela penale della loro detenzione illecita.

Massime di principio

  • La mera disponibilità di animali appartenenti a specie selvatiche (anche se nati in cattività di prima generazione) può integrare il reato di detenzione illecita: non è necessario che gli animali siano tenuti in condizioni di cattività formale.
  • Un'autorizzazione amministrativa vale solo nei limiti e alle condizioni in essa previste: il numero massimo di capi autorizzati è vincolante e un successivo ampliamento dell'autorizzazione non ha efficacia retroattiva rispetto a fatti già consumati.
  • La prova dell'eccesso di capi rispetto all'autorizzazione può essere desunta anche da riscontro visivo quando la differenza è macroscopica; l'assenza di un conteggio puntuale non esclude l'affermazione della fattispecie quando l'esuberanza è evidente.
  • In caso di modifica normativa successiva alla commissione del fatto, si applica il principio della lex mitior: va valutato se la nuova norma sia più favorevole all'imputato; tuttavia la riformulazione che mantenga la fattispecie sostanziale non elimina automaticamente la responsabilità per i fatti già commessi.
  • L'onere di documentare il rispetto di eventuali prescrizioni e adempimenti stabiliti nell'autorizzazione gravano sul titolare: mancate condizioni previste a pena di revoca possono incidere sull'efficacia dell'autorizzazione come causa di giustificazione.
  • La qualificazione della specie (es. cinghiale come specie selvatica e potenzialmente pericolosa) giustifica l'applicazione della normativa speciale anche in assenza di qualificazioni ulteriori circa lo stato di minaccia o di etichetta 'specie in via di estinzione'.

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