Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa contestava la illegittimità e l'illogicità della motivazione basata su intercettazioni ritenute equivoche e non indicative di un ruolo stabile nell'associazione (es. funzioni di esattore o intermediario); rilevava altresì che il presunto incarico di recapitare denaro in Olanda era solo un progetto non realizzato e che le intercettazioni riguardavano un arco temporale ristretto (circa 20 giorni). La difesa ha inoltre lamentato insufficiente valutazione degli elementi a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui le intercettazioni e gli elementi emersi dimostravano l'inserimento stabile del Gjoni nel sodalizio (ruolo di esattore/mediatore e incarico fiduciario di recapitare denaro all'estero), elementi sufficienti a fondare la partecipazione all'associazione anche in assenza di un coinvolgimento nei reati 'fine'. Ha inoltre affermato che la brevità temporale delle intercettazioni non esclude la partecipazione, purché emerga la consapevolezza di cooperare agli scopi dell'associazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione all'associazione si configura anche se il singolo associato non prende parte materiale ai reati 'fine', purché vi sia consapevolezza e adesione al programma associativo.
Norma procedurale richiamata per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte di cassazione, Sez. III, 25 giugno 2015, n. 26724
Giurisprudenza richiamata che afferma l'irrilevanza, una volta accertata la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, del fatto che l'associato non abbia partecipato ai reati 'fine'.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario che ogni associato abbia partecipato materialmente ai reati 'fine'; è sufficiente l'adesione consapevole al programma criminoso.
- Intercettazioni anche concentrate in un arco temporale breve possono essere decisive se evidenziano ruoli fiduciari o compiti delicati (es. riscossione crediti, intermediazione, incarichi di consegna di denaro) che denotano partecipazione stabile.
- La valutazione degli indizi è di competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o violazione di legge, per cui censure generiche sulla valutazione probatoria rischiano di risultare inammissibili.
- La mera conoscenza personale o la condivisione di nazionalità non escludono la responsabilità associativa se sussistono elementi che mostrano funzioni operative o di fiducia nell'ambito del sodalizio.
- In casi simili è importante produrre elementi concreti e specifici a discarico (alibi, prova che gli incarichi non sono stati eseguiti, spiegazioni plausibili sulle comunicazioni intercettate), perché argomentazioni vaghe o non provate difficilmente scalfiscono un compendio indiziario significativo.
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