Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato a un contribuente in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l’agente della riscossione proponeva appello principale, ma la CTR lo dichiarava inammissibile perché l’appello era stato proposto da un avvocato del libero foro senza che risultasse in atti la documentazione giustificativa della scelta del patrocinio esterno invece dell’Avvocatura dello Stato. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’agente della riscossione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova del presupposto legittimante l’uso del libero foro; con il secondo motivo lamentava la mancata concessione del termine per regolarizzare la costituzione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. e del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla CTR. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale di un avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina di settore o per indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato, la sussistenza del relativo presupposto si presume implicitamente dalla scelta del patrocinio, senza necessità di specifica allegazione o prova, neppure in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per l’esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3 e n. 4
viene richiamato come parametro dei vizi denunciati in cassazione per errori di diritto e vizi processuali
artt. 11, comma 2; 12, comma 1; 15, comma 2-sexies; artt. 18, commi 3 e 4
norme invocate sulla rappresentanza, difesa e regolarità della costituzione nel processo tributario
norma richiamata per la disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua difesa in giudizio
conversione del d.l. n. 193 del 2016
richiamata in relazione alla disciplina dell’ente e del patrocinio
richiamato tra le disposizioni invocate a fondamento del motivo
conversione del d.l. n. 34 del 2019
richiamata in relazione alla disciplina normativa applicabile
invocato per sostenere che, a fronte di una ritenuta irregolarità della costituzione, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione
r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per l’ipotesi di delibera motivata nei casi speciali di affidamento all’Avvocatura dello Stato
d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nel contesto della scelta e del conferimento dell’incarico a professionisti esterni
Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019
viene usata come arresto nomofilattico di riferimento sui criteri di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei casi consentiti dalla disciplina di settore, anche a mezzo di avvocati del libero foro senza che sia necessaria una specifica delibera o una prova espressa del presupposto legittimante, quando la scelta del patrocinio esterno discende dalla riconducibilità del caso alle ipotesi previste dalla convenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato.
- La validità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro non può essere dichiarata inammissibile per la sola mancanza in atti di documentazione che giustifichi la scelta del patrocinio esterno, poiché tale presupposto si presume implicitamente dalla modalità di difesa prescelta.
- Se il giudice ritiene irregolare la costituzione in giudizio per ragioni sanabili, deve previamente attivare il meccanismo di regolarizzazione processuale prima di pronunciare l’inammissibilità, ma tale questione resta assorbita quando venga accolto il motivo che esclude l’irregolarità della costituzione.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere condotto alla luce del principio nomofilattico secondo cui la scelta tra Avvocatura dello Stato e libero foro è governata da presupposti legali e convenzionali che non richiedono autonoma prova in giudizio.
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