Cassazione Civile, Ordinanza n. 09456/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due confinanti in relazione a un'intercapedine e a un marciapiede perimetrale realizzati su area asseritamente di proprietà esclusiva della ricorrente. La parte attrice in primo grado aveva chiesto la rimozione o l'arretramento di una recinzione e la cessazione di condotte ritenute lesive del proprio diritto di proprietà e del libero godimento dell'area, mediante azione negatoria servitutis. La controparte si era difesa eccependo la comproprietà dell'area e l'esistenza di un diritto di passaggio per destinazione del padre di famiglia o comunque per la destinazione funzionale delle opere. Il Tribunale aveva accolto la domanda attrice, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, rigettando la negatoria e riconoscendo una comunione incidentale di godimento sull'opera funzionalmente inscindibile, con diritto di transito a piedi sulla parte di marciapiede e intercapedine. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 167 e 112 c.p.c., per asserita pronuncia ultra petita, sostenendo che la controparte non avesse proposto domanda riconvenzionale ma solo richiesto il rigetto della domanda; 2) violazione dell'art. 131 c.p.c. per asserita incongruenza tra motivazione e dispositivo; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 934 c.c., contestando che le opere fossero state realizzate a servizio dell'immobile della resistente e che potesse presumersi un diritto di passaggio in assenza di una volontà della ricorrente di costituirlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione perché la decisione di merito era rimasta nei limiti della domanda di negatoria servitutis e delle eccezioni svolte dalla convenuta, senza necessità di domanda riconvenzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura investiva in realtà un profilo motivazionale non più deducibile se non nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivisitazione del merito e una diversa valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il diritto di transito era stato riconosciuto non per volontà negoziale della proprietaria del fondo, ma per la destinazione fattuale delle opere a servizio dell'immobile della controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per censurare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'asserita mancanza di domanda riconvenzionale
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda
richiamato dalla ricorrente per dedurre una pretesa incongruenza motivazionale, censura ritenuta inammissibile
invocato per contestare il fondamento del diritto di passaggio sulla base dell'accessione; la Corte ha ritenuto decisiva invece la destinazione fattuale delle opere
menzionato nel ricorso introduttivo originario quale base processuale dell'azione cautelare/possessoria esposta nel fatto
menzionato nel ricorso introduttivo originario quale base processuale dell'azione cautelare/possessoria esposta nel fatto
richiamato per affermare la limitazione del sindacato sulla motivazione ai soli casi di anomalia motivazionale
richiamata in relazione alla novella che ha ristretto il vizio motivazionale deducibile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
la Corte evidenzia che il diritto di transito non è stato riconosciuto per volontà della proprietaria ma per destinazione funzionale delle opere; dunque la censura fondata sull'assenza di volontà costitutiva non coglie la ratio
Massime di principio
- Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi a contestare la domanda allegando fatti impeditivi o l'esistenza di un proprio diritto di passaggio; non è necessario che proponga una domanda riconvenzionale per ottenere il rigetto della negatoria, quando la decisione si mantenga entro il perimetro del thema decidendum.
- La pronuncia non viola l'art. 112 c.p.c. se il giudice qualifica la situazione come comunione incidentale di uso e godimento di opere funzionalmente inscindibili, purché tale qualificazione sia coerente con le domande ed eccezioni già dedotte dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. conseguente al D.L. n. 83 del 2012, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo più sindacabile il semplice difetto di sufficienza, l'incongruenza o la diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di sostituzione dell'apprezzamento di merito sulle prove; resta riservato al giudice di merito il giudizio su attendibilità dei testimoni, valore dei documenti e scelta delle risultanze probatorie ritenute decisive.
- Quando opere comuni o serventi un fabbricato siano realizzate su fondo di proprietà esclusiva di uno dei soggetti, il diritto di godimento dell'altro può derivare dalla destinazione fattuale delle opere al servizio della sua unità immobiliare, con configurazione di una comunione incidentale di uso e godimento anche in assenza di una manifestazione negoziale espressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →