Cassazione Penale, Sentenza n. 8155/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo patrimoniale disposto rispetto a maggiori IVA per il 2016 e 2017, deducendo che il debito tributario è già estinto per effetto di compensazioni operate mediante deleghe telematiche ai sensi dei commi 49-49-bis-49-ter dell'art. 37 d.l. n. 223/2006. Sostiene che, secondo giurisprudenza consolidata, il sequestro cautelare deve venire meno se il debito tributario si è estinto (anche per compensazione), e che le deleghe sono state trasmesse e non sospese dall'Agenzia delle Entrate, per cui l'estinzione sarebbe già intervenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità. Ha rilevato che, dai documenti indicati nell'ordinanza impugnata, l'estinzione contestata non risulta dimostrata: il credito usato in compensazione deriva dalla dichiarazione IVA 2022 (anno 2021) mentre i debiti sequestrati riguardano il 2016 e il 2017, con problemi di contiguità temporale e di perfezionamento della procedura di adesione (art. 6, comma 2 d.lgs. 218/1997) che richiede un atto di definizione sottoscritto dall'Ufficio. Non essendosi il ricorrente confrontato con questi elementi fattuali e non avendo prodotto l'atto di definizione né altra documentazione probante il perfezionamento della compensazione, il motivo resta astratto e non specifico. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, commi 49, 49-bis e 49-ter, d.l. n. 223/2006
comma 49-ter: decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione
La norma disciplina il perfezionamento delle compensazioni tramite deleghe telematiche; la Corte osserva che l'operatività della compensazione richiede l'effettivo perfezionamento (e l'assenza di sospensione da parte dell'Agenzia) e non è sufficiente la sola trasmissione astratta della delega senza prova del suo esito
art. 6, comma 2 e art. 7, d.lgs. n. 218/1997
La definizione del procedimento di adesione (art. 6) si perfeziona con atto sottoscritto dall'ufficio e dal contribuente che indica liquidazione e motivazione; per la Corte, quando l'estinzione dipenda da una definizione in adesione occorre produrre e verificare l'atto di definizione per ritenere estinto il debito
art. 30, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ricorda il principio di contiguità temporale per la compensazione IVA: la compensazione tra crediti e debiti IVA richiede rispetto della contiguità dei periodi d'imposta, fatto rilevante nel caso di uso di credito 2021 per debiti 2016-2017
art. 17, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiama la regola che i contribuenti possono operare compensazioni dei crediti "dello stesso periodo" nelle dichiarazioni successive: la Corte ne trae conferma dell'esigenza di contiguità temporale per la compensazione operativa
art. 581, comma 1, lett. b), c) e d), cod. proc. pen.
Norma processuale sulla inammissibilità dei ricorsi per mancanza di specificità; la Corte la applica perché il ricorso non ha contestato né confutato i fatti che giustificano il provvedimento impugnato, rimanendo su un piano astratto
art. 324 cod. proc. pen. e art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (richiamati nel ricorso)
Norme richiamate dal ricorrente a fondamento delle doglianze in tema di misure cautelari e reati tributari; la Corte non approfondisce la loro interpretazione sostanziale perché dichiara il ricorso inammissibile per vizi di specificità probatoria
Giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 35175/2020 e n. 25792/2021; Sez. 5 civ. n. 1845/2014 e n. 14588/2001)
Il ricorrente invoca precedenti che affermano che il sequestro può venire meno con l'estinzione del debito; la Corte osserva però che tali principi trovano applicazione solo se l'estinzione sia effettivamente provata e compatibile con le regole di contiguità temporale e con il perfezionamento di procedure speciali
Massime di principio
- La compensazione fiscale come causa di estinzione del debito va provata con documenti che dimostrino il perfezionamento dell'operazione (es. atto di definizione in adesione o evidenza dell'esecuzione della delega telematica da parte dell'Agenzia).
- Per l'IVA la compensazione richiede rispetto del principio di contiguità temporale: crediti e debiti devono essere compatibili per periodo d'imposta; usare crediti di anni diversi può non estinguere debiti antecedenti.
- Se l'estinzione del debito dipende da procedure amministrative (es. adesione), non è sufficiente l'allegazione generica: va prodotto l'atto conclusivo o prova che l'Ufficio ha eseguito la compensazione o non ha sospeso la delega.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi fattuali posti a base del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto porta all'inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- La mancata specificità del ricorso può comportare non solo l'inammissibilità e la condanna alle spese, ma anche sanzioni (ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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