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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8138/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Savoca è stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 per aver redatto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con dichiarazioni false e omissioni (art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. 115/2002), indicando un reddito familiare per il 2015 pari a euro 8.524,44 mentre il reddito effettivo era di euro 15.451,26; era stata rilevata la recidiva reiterata. Avverso la conferma della condanna in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando la mancata applicazione (o valutazione) dell'art. 131-bis c.p. e denunciando vizio di motivazione circa la mancata valutazione della gravità del fatto, nonostante il rinvio disposto dalla Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia prospettato elementi concreti, puntuali e specifici tali da mettere in crisi la motivazione della Corte d'appello: quest'ultima aveva adeguatamente valutato la gravità del fatto sulla base della "particolare intensità del dolo", desunta dalla macroscopica differenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo (il reddito reale era quasi il doppio di quello dichiarato). Perciò non è stata riscontrata una carenza motivazionale tale da giustificare l'accoglimento del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 95

    Norma che punisce le false dichiarazioni o omissioni nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato; è la norma sostanziale applicata per la condanna dell'imputato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lettera c)

    Individua le dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni che il richiedente deve rendere per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la falsità/omissione rispetto a tali indicazioni è stata ritenuta integrante il reato.

  • codice penale, art. 131-bis

    Articolo richiamato dal ricorrente come erroneamente applicato/non valutato; dalla sentenza emerge che la Corte d'appello ha valutato la gravità del fatto (criterio per l'applicazione di 131-bis) sulla base della particolare intensità del dolo, pertanto non è stato ravvisato un vizio di applicazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compreso l'onere delle spese processuali e la possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; applicato nella sentenza per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in sede di udienza per indicare la formulazione delle conclusioni del Pubblico Ministero; nella pratica processuale qui segnalata il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione delle conseguenze economiche salvo che la parte non provi di aver proposto il ricorso senza colpa; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistano elementi per escludere la responsabilità.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (o contestarne la mancata applicazione) è necessario dimostrare con argomentazioni specifiche e concrete che il giudice non ha valutato la gravità del fatto: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Un'evidente discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo è elemento fortemente indicativo della "particolare intensità del dolo" e giustifica una valutazione sfavorevole circa la riduzione o attenuazione della pena.
  • Nel gravare sull'onere motivazionale della sentenza, i giudici si attendono che il ricorrente indichi punti precisi e decisivi che dimostrino l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; lamentele generiche sulla 'mancata valutazione' non superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'imposizione delle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che il ricorrente dimostri di aver agito senza colpa nella proposizione del gravame.
  • In casi di frode al patrocinio a spese dello Stato, la prova documentale del reddito effettivo rispetto a quello dichiarato è decisiva: la materialità della discrepanza può aggravare la responsabilità anche in presenza di recidiva.

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