Cassazione Penale, Sentenza n. 8137/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la condanna per il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione. Contesta la qualificazione del fatto come reato permanente (sostenendo che gli scarichi erano limitati al periodo di molitura e che esisteva una AIA del 2014 per lo spandimento delle acque di vegetazione), invoca la prescrizione, lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provato che la ricorrente, in qualità di legale rappresentante della Enoagrimm S.r.l., scaricava le acque di vegetazione della molitura direttamente nella pubblica fognatura senza autorizzazione e oltre i limiti previsti dal d.lgs. n. 152/2006. La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina di favore (utilizzazione agronomica o assimilazione alle acque reflue domestiche) perché non erano rispettate le condizioni previste dalla normativa; ha inoltre confermato che lo scarico senza titolo è reato permanente finché non cessi la permanenza, per cui la prescrizione non era maturata e non è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis né le attenuanti generiche, atteso il perdurare della condotta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1
Rilevato come norma sanzionatoria per scarichi industriali senza autorizzazione: il Tribunale e la Corte hanno applicato tale disposizione ritenendo la qualificazione del comportamento come reato per scarichi in pubblica fognatura senza titolo.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7-bis
"Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione"
La Corte ha ricordato che l'assimilazione non opera automaticamente: occorre il rispetto di tutte le condizioni previste (assenza di criticità dell'impianto, provenienza regionale delle olive, specifiche condizioni dei terreni, idoneo trattamento e rispetto dei limiti), onere probatorio a carico dell'imputato per dimostrare il rispetto di tali presupposti.
Legge n. 574 del 1996
Norma che disciplina l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione: la Corte ha affermato che tale disciplina è una delle possibili modalità di smaltimento, ma applicabile solo se ricorrono i requisiti di legge; in mancanza, si applica la disciplina sugli scarichi o sui rifiuti.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Modifica l'art. 101 del d.lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-bis: la Corte l'ha richiamata per spiegare la deroga possibile e i relativi vincoli per l'assimilazione alle acque reflue domestiche.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 318-ter
Richiamato in relazione alle prescrizioni cui l'imputata avrebbe dovuto adeguarsi: la mancata osservanza delle prescrizioni ha contribuito alla conferma della responsabilità penale.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ricordato che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata, per la perdurante compressione del bene giuridico.
Massime di principio
- L'apertura e il mantenimento di uno scarico senza l'apposita autorizzazione configura reato permanente: la condotta si protrae finché non interviene un titolo abilitativo o la cessazione effettiva dello scarico.
- L'assimilazione delle acque di vegetazione dei frantoi alle acque reflue domestiche (art. 101, comma 7-bis d.lgs. 152/2006) non è automatica: richiede il rispetto puntuale di tutte le condizioni normative e regolamentari; l'onere della prova circa il rispetto di tali condizioni grava sull'operatore.
- In presenza di un reato permanente la prescrizione non decorre rispetto a una data unica di commissione ma alla cessazione della permanenza; quindi la semplice limitazione temporale dichiarata dall'imputato (es. campagna olearia) non esonera dall'onere probatorio di dimostrarne la cessazione.
- Le cause di non punibilità per particolare tenuità e l'applicazione delle attenuanti generiche possono essere precluse fino alla cessazione della condotta permanente, atteso il perdurare della compressione del bene giuridico.
- Il fatto di possedere autorizzazioni o titoli diversi (es. AIA per spandimento) non esclude automaticamente la responsabilità penale per scarichi in fogna: occorre verificare la corrispondenza fra le attività autorizzate e la condotta effettivamente posta in essere nonché il rispetto delle condizioni di legge.
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