Cassazione Penale, Sentenza n. 8134/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 22/12/2022 che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per il reato continuato di sottrazione fraudolenta di beni (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 74/2000) in relazione a donazioni gratuite di immobili al figlio e alla moglie e cessioni gratuite alla nipote. I motivi di doglianza includevano: vizio di motivazione e errata valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.), confusione tra mera idoneità e fraudolenza reale (richiamo alla giurisprudenza Sez. U. Zucchi), omissione o svalutazione delle prove difensive e delle testimonianze (in particolare deposizioni di Carraro, Gannbarara Claudio e Gambarara Alessandra), esistenza di un patto fiduciario come causa delle trasferte, natura non sequestrabile della casa con riserva del diritto di abitazione dalla moglie (art. 76, comma 1, lett. a), DPR n. 602/1973), e censura sulla confisca dei beni intestati a terzi per mancanza di condizioni soggettive e oggettive per la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui gli atti (donazioni e cessioni gratuite tutte del 12 luglio 2017) presentavano chiari indici di fraudolenza: pluralità e contemporaneità delle alienazioni, gratuità, tempistica rispetto all'inizio delle verifiche fiscali (anche se l'avviso fu notificato successivamente), e destinazione dei beni a stretti familiari. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio che il reato si realizza anche con trasferimenti a titolo gratuito idonei, ex ante, a rendere inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, e ha escluso la possibilità in sede di legittimità di rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice del merito. Ha inoltre rigettato le censure relative all'esenzione dalla riscossione dell'abitazione familiare per carenza di prove sulla natura "non di lusso" e sulla residenza anagrafica, e ha ritenuto ammissibile la confisca verso i terzi beneficiari in presenza di una situazione in cui questi potevano conoscere, con ordinaria diligenza, gli scopi fraudolenti dell'alienante. Il ricorso è quindi respinto (con conseguente conferma di condanna e provvedimenti accessori decisi in merito e con condanna alle spese processuali).
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Il reato di sottrazione fraudolenta si realizza anche tramite trasferimenti a titolo gratuito quando gli atti siano oggettivamente idonei, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di recupero delle imposte; non è necessaria la procedura esecutiva in corso.
art. 192 c.p.p.
Regola la valutazione degli indizi: la censura relativa alla valutazione degli indizi è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha motivato coerentemente l'apprezzamento degli elementi indiziari.
art. 76, comma 1, lett. a), DPR n. 602/1973
Prevede l'esclusione dell'espropriazione sull'unico immobile, non di lusso, adibito a residenza anagrafica. Tuttavia spetta alla difesa provare i requisiti (non di lusso, unico immobile, residenza anagrafica) e la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero adeguatamente dimostrati.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Definisce la nozione di soggetto non estraneo al reato: anche il terzo che abbia ricavato un tornaconto a condizioni vantaggiose e che non sia in buona fede può essere considerato coinvolto e soggetto a confisca.
artt. 530 e 533 c.p.p.
Riguardano la prova oltre ogni ragionevole dubbio e le esigenze motivazionali della sentenza: le censure generiche di insufficiente prova sono state ritenute inammissibili perché non adeguatamente confrontate con la motivazione del giudice.
art. 2929-bis c.c.
Richiamata nella giurisprudenza: trasferimenti di beni esponibili a espropriazione presso terzi possono rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria; la gratuità non esclude la rilevanza penale se l'atto è idoneo a ostacolare il recupero.
Massime di principio
- Trasferimenti patrimoniali simultanei e gratuiti a familiari, eseguiti in prossimità di verifiche fiscali, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta anche se non simulati formalmente, quando siano ex ante idonei a ostacolare la riscossione.
- La prova dell'intento fraudolento si fonda su un apprezzamento complessivo degli elementi (tempistica, modalità, beneficiari, assenza di corrispettivo): in Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera dei fatti, salvo vizio di diritto nella motivazione.
- La sola gratuità dell'atto non è automaticamente innocua; può costituire indice di fraudolenza se inserita in un contesto coerente con l'elusione delle garanzie per il fisco.
- La tutela dell'abitazione principale come bene non espropriabile richiede che la difesa dimostri specificamente i requisiti (unico immobile, non di lusso, residenza anagrafica). In assenza di tale prova il trasferimento può essere valutato come idoneo a ostacolare la riscossione.
- I terzi beneficiari possono essere considerati non estranei e soggetti a confisca se hanno tratto vantaggio a condizioni apprezzabilmente vantaggiose e non sono in buona fede, ovvero se avrebbero potuto comprendere con ordinaria diligenza gli scopi fraudolenti.
- In procedura penale è essenziale produrre documentazione scritta e riscontri oggettivi (ad es. per patti fiduciari) perché la mera dichiarazione testimoniale, specialmente se resa da parti coinvolte, può essere ritenuta insufficiente.
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