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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8139/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Venere Michele era imputato del reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per avere omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, evadendo imposte per euro 78.590,00 in qualità di socio accomandatario della s.r.l. Agrosud. In appello il Pubblico Ministero aveva proposto impugnazione; la Corte d'appello aveva riformato il proscioglimento per prescrizione e condannato il ricorrente a 1 anno e 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale, applicando le sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) vizio di motivazione per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.; (2) mancata motivazione circa il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) illegittimità nella determinazione delle sanzioni accessorie, poiché la Corte d'appello non ha determinato la loro durata e non ha motivato il quantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: (1) corretta la scelta della Corte d'appello di non rinnovare l'istruttoria quando il giudice di primo grado aveva già operato un pieno accertamento della responsabilità basato su documentazione e audizione di officili, e quando la riforma non ha messo in discussione le premesse fattuali; (2) il motivo sulle attenuanti è generico e infondato, dato che la difesa non aveva chiesto espressamente le attenuanti in primo grado e il trattamento sanzionatorio si era collocato sul minimo edittale. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha determinato la durata delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Tale omissione è stata sanata dalla Cassazione che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie e le ha rideterminate nel minimo, confermando per il resto la condanna di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che punisce l'omissione della dichiarazione dei redditi; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per l'omessa dichiarazione relativa al 2012 con evasione di 78.590 euro.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1

    Prevede le sanzioni accessorie temporanee in caso di reati tributari; la Corte d'appello le ha applicate ma non ne ha determinato la durata, omissione che la Cassazione ha corretto riducendole al minimo edittale.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria quando la Corte d'appello reinterpreta una sentenza assolutoria; la Cassazione ha confermato che non è sempre obbligatoria la rinnovazione se il giudice di primo grado ha già operato un pieno e documentato accertamento della responsabilità e la riforma non investe le premesse fattuali.

  • codice di procedura penale, art. 604, comma 6

    Attribuisce al giudice d'appello la facoltà di disporre la rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ricordato che tale rinnovazione è quindi non obbligatoria in casi analoghi.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato implicitamente nella censura sulla commisurazione delle pene accessorie e nell'esigenza di motivazione del quantum, che tuttavia è risultato non contestabile per genericità del motivo.

  • codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione di colmare lacune della motivazione o dei provvedimenti di merito determinando direttamente la misura della pena accessoria; la Corte l'ha utilizzata per rideterminare nel minimo le pene accessorie temporanee.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di proscioglimento per prescrizione basandosi su diversa valutazione giuridica e il giudice di primo grado ha già effettuato un pieno accertamento probatorio su base documentale e testimoniale, non è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.
  • Le doglianze in Cassazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche sono inammissibili se la difesa non ha chiesto o sviluppato in modo specifico tali richieste nei gradi di merito; la Corte non è tenuta a individuare elementi positivi non prospettati dalle parti.
  • La Corte d'appello deve motivare e determinare la durata delle pene accessorie; la mancata indicazione del quantum delle pene accessorie è vizio che la Cassazione può correggere direttamente, rideterminandolo nei limiti previsti dalla legge (art. 620 c.p.p.) quando ciò sia possibile senza rimettere la causa al merito.
  • In fatto di riforma in pejus di una sentenza assolutoria, il giudice di appello può limitarsi a diversa valutazione giuridica di circostanze non controverse senza disporre nuova istruttoria, purché le premesse fattuali non siano messe in discussione.
  • Per contestazioni relative alla commisurazione delle sanzioni accessorie è necessario un'esposizione motivata che tenga conto degli indici dell'art. 133 c.p.; la difesa deve fornire elementi concreti se pretende la revisione del trattamento sanzionatorio.

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