Cassazione Penale, Sentenza n. 8136/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di merito che li aveva condannati per: 1) trasporto illecito di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazioni (d.l. n. 172/2008, conv. l. n. 210/2008); 2) porto ingiustificato di armi improprie (art. 4 l. n. 110/1975) — mazze da baseball e coltelli; 3) porto di strumenti atti allo scasso (art. 707 c.p.). Piscopo Giuseppe deduce profili processuali (presunta illegittimità del rigetto di una richiesta di concordato per tardività ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.), vizi di motivazione sulla non prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva (con censura costituzionalità art. 69 c.p.) e travisamento delle prove e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Piscopo Alessandro denuncia la non occasionalità della raccolta di rifiuti (sostenendo invece attività di soggetti indigenti senza forma imprenditoriale), l'uso non offensivo delle mazze e coltelli (per frammentare rifiuti) e la natura non criminogena degli strumenti sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi i Piscopo. Ha ritenuto che: a) non vi fu deposito di una formale richiesta di concordato all'udienza del 16/03/2023 (era stata depositata solo una procura speciale), per cui il rigetto non violò l'art. 599-bis c.p.p.; b) molte delle questioni sostanziali erano nuove in cassazione o costituiscono mera riproposizione del merito, per cui sono inammissibili ai sensi delle regole devolutive e di non rinnovazione del merito (art. 606 c.p.p.); c) la motivazione di merito che ha ritenuto non occasionale l'attività di raccolta, che ha escluso la funzione giustificativa degli strumenti e che ha valutato l'uso delle mazze/coltelli come idoneo all'offesa, non è logicamente confutata. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Usato per configurare la concorso di persone nei reati contestati; la Corte ha applicato l'art. 110 per ricondurre pluralità di condotte allo stesso reato.
d.l. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lettera d), convertito dalla legge n. 210 del 2008
Norma applicata per il reato di raccolta/trasporto illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che l'attività non fosse occasionale e che mancassero gli atti abilitativi richiesti.
legge n. 110 del 1975, art. 4, secondo comma
Norma sul porto di armi e strumenti atti all'offesa; la Corte ha condiviso la valutazione che mazze e coltelli, nelle circostanze concrete, potevano essere utilizzati per offendere.
codice penale, art. 707
Riferita al possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature; la Corte ha ritenuto che gli attrezzi sequestrati fossero compatibili con la commissione di reati contro il patrimonio e non giustificati come strumenti per la raccolta dei rifiuti.
codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma relativa ai termini e alle modalità di proposta del concordato in sede di discussione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata proposta formalmente la richiesta all'udienza, motivo per cui il rigetto non era illegittimo.
codice penale, art. 69, quarto comma
Disposizione che limita la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; la parte ne aveva lamentato l'incostituzionalità, ma la questione non è stata valutata perché sollevata tardivamente in cassazione.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulle misure alternative e valutazione dell'occasionalità della condotta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha confermato la valutazione di reiterazione e organizzazione rudimentale.
codice di procedura penale, art. 606
Principio di divieto di revisione del merito in Cassazione; la Corte ha escluso motivi che richiedevano rivalutazione probatoria o merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza colpa; la Corte ha applicato tale norma disponendo la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati dalla difesa per una presunta violazione nella non prevalenza delle attenuanti; la questione costituzionale non è stata trattata in cassazione per tardività dell'impugnazione su quel punto.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa.
Massime di principio
- Una procura speciale depositata in vista di una futura richiesta di concordato non equivale alla formale proposizione della richiesta: il termine/processualità prevista dall'art. 599-bis c.p.p. richiede la formulazione effettiva della proposta entro l'ultimo momento utile.
- Questioni nuove o difese non sollevate in grado di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: la Corte può dichiarare inammissibile il motivo per violazione del principio devolutivo.
- La semplice asserzione alternativa (es. strumenti usati per raccogliere rifiuti anziché per commettere reati) va logicamente confutata con elementi probatori concreti; in assenza di ciò la valutazione di merito sui fatti rimane insindacabile in Cassazione.
- Per la configurazione dell'attività illecita di raccolta/trasporto di rifiuti è decisiva la valutazione organica delle dichiarazioni, della disponibilità di mezzi idonei e delle modalità operative, che possono far ritenere l'attività non occasionale anche se rudimentale.
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: le doglianze che mirano a una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono, di norma, inammissibili.
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