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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8136/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di merito che li aveva condannati per: 1) trasporto illecito di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazioni (d.l. n. 172/2008, conv. l. n. 210/2008); 2) porto ingiustificato di armi improprie (art. 4 l. n. 110/1975) — mazze da baseball e coltelli; 3) porto di strumenti atti allo scasso (art. 707 c.p.). Piscopo Giuseppe deduce profili processuali (presunta illegittimità del rigetto di una richiesta di concordato per tardività ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.), vizi di motivazione sulla non prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva (con censura costituzionalità art. 69 c.p.) e travisamento delle prove e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Piscopo Alessandro denuncia la non occasionalità della raccolta di rifiuti (sostenendo invece attività di soggetti indigenti senza forma imprenditoriale), l'uso non offensivo delle mazze e coltelli (per frammentare rifiuti) e la natura non criminogena degli strumenti sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi i Piscopo. Ha ritenuto che: a) non vi fu deposito di una formale richiesta di concordato all'udienza del 16/03/2023 (era stata depositata solo una procura speciale), per cui il rigetto non violò l'art. 599-bis c.p.p.; b) molte delle questioni sostanziali erano nuove in cassazione o costituiscono mera riproposizione del merito, per cui sono inammissibili ai sensi delle regole devolutive e di non rinnovazione del merito (art. 606 c.p.p.); c) la motivazione di merito che ha ritenuto non occasionale l'attività di raccolta, che ha escluso la funzione giustificativa degli strumenti e che ha valutato l'uso delle mazze/coltelli come idoneo all'offesa, non è logicamente confutata. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Usato per configurare la concorso di persone nei reati contestati; la Corte ha applicato l'art. 110 per ricondurre pluralità di condotte allo stesso reato.

  • d.l. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lettera d), convertito dalla legge n. 210 del 2008

    Norma applicata per il reato di raccolta/trasporto illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che l'attività non fosse occasionale e che mancassero gli atti abilitativi richiesti.

  • legge n. 110 del 1975, art. 4, secondo comma

    Norma sul porto di armi e strumenti atti all'offesa; la Corte ha condiviso la valutazione che mazze e coltelli, nelle circostanze concrete, potevano essere utilizzati per offendere.

  • codice penale, art. 707

    Riferita al possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature; la Corte ha ritenuto che gli attrezzi sequestrati fossero compatibili con la commissione di reati contro il patrimonio e non giustificati come strumenti per la raccolta dei rifiuti.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Norma relativa ai termini e alle modalità di proposta del concordato in sede di discussione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata proposta formalmente la richiesta all'udienza, motivo per cui il rigetto non era illegittimo.

  • codice penale, art. 69, quarto comma

    Disposizione che limita la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; la parte ne aveva lamentato l'incostituzionalità, ma la questione non è stata valutata perché sollevata tardivamente in cassazione.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma sulle misure alternative e valutazione dell'occasionalità della condotta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha confermato la valutazione di reiterazione e organizzazione rudimentale.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Principio di divieto di revisione del merito in Cassazione; la Corte ha escluso motivi che richiedevano rivalutazione probatoria o merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza colpa; la Corte ha applicato tale norma disponendo la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    Richiamati dalla difesa per una presunta violazione nella non prevalenza delle attenuanti; la questione costituzionale non è stata trattata in cassazione per tardività dell'impugnazione su quel punto.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa.

Massime di principio

  • Una procura speciale depositata in vista di una futura richiesta di concordato non equivale alla formale proposizione della richiesta: il termine/processualità prevista dall'art. 599-bis c.p.p. richiede la formulazione effettiva della proposta entro l'ultimo momento utile.
  • Questioni nuove o difese non sollevate in grado di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: la Corte può dichiarare inammissibile il motivo per violazione del principio devolutivo.
  • La semplice asserzione alternativa (es. strumenti usati per raccogliere rifiuti anziché per commettere reati) va logicamente confutata con elementi probatori concreti; in assenza di ciò la valutazione di merito sui fatti rimane insindacabile in Cassazione.
  • Per la configurazione dell'attività illecita di raccolta/trasporto di rifiuti è decisiva la valutazione organica delle dichiarazioni, della disponibilità di mezzi idonei e delle modalità operative, che possono far ritenere l'attività non occasionale anche se rudimentale.
  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: le doglianze che mirano a una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono, di norma, inammissibili.

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