Cassazione Penale, Sentenza n. 8140/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (evasione fiscale) relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 e a un'evasione di Euro 74.877,00. Il ricorrente denunciava (1) che la Corte d'appello avrebbe basato la condanna su presunzioni tributarie ricavate dallo spesometro, insufficienti da sole a provare il reato senza riscontri concreti, e (2) vizi nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità delle doglianze. Ha richiamato il principio secondo cui le presunzioni tributarie possono avere valore indiziario ma non sono di per sé prova piena, richiedendo riscontri gravi, precisi e concordanti; tuttavia ha ritenuto che nella fattispecie i redditi sono stati determinati non solo con l'applicativo spesometro ma anche sulla base di comunicazioni di soggetti terzi e operazioni effettivamente riscontrate nell'avviso di accertamento, non contestate dalla difesa né in sede fiscale né in sede penale. La censura sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è stata considerata generica e priva di motivazione specifica; inoltre la pena era stata applicata nel minimo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
Norma che definisce il reato di evasione fiscale contestato; applicata per la condanna relativa all'omessa dichiarazione e all'importo evaso.
codice di procedura penale
Previsione che dispone l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Cass. Penale, Sez. 3, n. 42916
Giurisprudenza richiamata sul principio che le presunzioni tributarie non costituiscono prova piena e devono essere integrate da riscontri gravi, precisi e concordanti.
Cass. Penale, Sez. 3, n. 36207
Ulteriore precedente che conferma la necessità di riscontri per valorizzare le presunzioni tributarie in sede penale.
Corte Costituzionale
sent. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alla valutazione dell'eventuale 'colpa' nella proposizione del ricorso; il giudice ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa a giustificazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le presunzioni tributarie (es. dati derivanti dallo spesometro) possono valere come indizi ma non provano di per sé il reato penale: servono riscontri ulteriori e concreti, ossia elementi di riscontro gravi, precisi e concordanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente il nucleo decisivo della motivazione impugnata; la genericità delle doglianze determina l'inammissibilità.
- Se i conteggi e le comunicazioni di terzi che sostengono l'accertamento non sono stati contestati né in sede fiscale né in sede penale, il loro valore probatorio è rafforzato e il difensore deve fornire conteggi alternativi e prove contrarie concrete.
- Le circostanze attenuanti generiche vanno debitamente motivate: una semplice enunciazione senza argomentazione concreta è inidonea a influire sul trattamento sanzionatorio.
- Chi propone un ricorso inammissibile può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la specificità delle doglianze prima di impugnare.
- Per contrastare efficacemente presunzioni tributarie è consigliabile produrre documentazione, calcoli alternativi e riscontri diretti (es. fatture, pagamenti, testimonianze, comunicazioni dei terzi) che dimostrino l'effettiva natura e contabilizzazione delle operazioni.
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