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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04868/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il soggetto danneggiato aveva convenuto in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti per l’impatto della propria autovettura con un cinghiale, avvenuto di notte su una strada provinciale. In primo grado la domanda era stata accolta e la Regione condannata al pagamento di una somma risarcitoria. In appello, però, la domanda veniva rigettata: il Tribunale riteneva applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non la responsabilità per fatto dell’animale ex art. 2052 c.c., affermando che incombeva sull’attore la prova di tutti gli elementi dell’illecito, compresa la colpa della Regione, ritenuta non dimostrata. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 2043 e 2052 c.c., sostenendo che, per gli animali selvatici protetti dalla l. n. 157/1992, dovesse applicarsi l’art. 2052 c.c.; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando l’affermazione di mancata prova della colpa regionale e sostenendo che i fatti allegati non erano stati contestati, oltre alla dedotta dimostrazione della mancata apposizione di segnaletica di pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda originaria era stata espressamente impostata dall’attore come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., con conseguente formazione di giudicato interno sulla qualificazione dell’azione, non più rimetibile in discussione in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: in parte perché diretto a contestare un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; in parte perché la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non era stata specificamente illustrata con l’indicazione puntuale degli atti e delle contestazioni, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; e, per il resto, perché la censura mirava a rivalutare le prove, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono state compensate integralmente per le oscillazioni giurisprudenziali in materia di danni da fauna selvatica, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È stata ritenuta la base normativa dell’azione originariamente proposta, con conseguente vincolo del giudice di merito e formazione di giudicato interno sulla qualificazione della domanda.

  • art. 2052 c.c.

    La sua applicabilità è stata esclusa in concreto per effetto del giudicato interno formatosi sulla domanda proposta ex art. 2043 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di mancata contestazione dei fatti è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di adeguata indicazione degli atti processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per escludere che la rivalutazione del materiale probatorio integri un vizio processuale denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per chiarire che è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura fondata sulla non contestazione è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei passaggi rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di danni da fauna selvatica sono state considerate gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    È richiamata dal ricorrente per sostenere l’assoggettamento degli animali selvatici a un regime di responsabilità diverso, ma la questione resta assorbita dall’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Serve quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se la domanda introduttiva e la sentenza di primo grado qualificano espressamente l’azione come responsabilità ex art. 2043 c.c. e tale qualificazione non viene specificamente impugnata, su di essa si forma giudicato interno, precludendo in cassazione la diversa qualificazione della medesima domanda.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura fondata sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede una puntuale allegazione degli atti processuali e delle specifiche contestazioni di controparte; in mancanza di tale specificità il motivo è inammissibile.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità in una materia abbia conosciuto oscillazioni significative, tali incertezze possono integrare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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