Cassazione Penale, Sentenza n. 24115/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto per tre motivi: 1) errore di qualificazione giuridica del capo A) — la Corte di appello aveva ritenuto applicabile l'art. 3 legge n. 110/1975 (alterazione di arma), mentre il ricorrente deduceva che l'oggetto originario era un "fucile giocattolo" non già un'arma da fuoco e quindi la fattispecie configurabile sarebbe diversa; 2) errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 (parti di arma comune da sparo) e richiamo al D.M. n. 362/2001 art. 11, con cui si sosteneva l'insussistenza del reato per gli oggetti sequestrati; 3) vizio di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per motivazione ritenuta generica e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso ma ha operato la riqualificazione del capo A): ha ritenuto fondata la censura sulla corretta qualificazione giuridica del fatto rispetto all'art. 3 L.110/1975, affermando che tale norma si applica solo quando la modifica riguardi uno strumento già qualificabile come arma da fuoco; nel caso di specie il fucile era originariamente un giocattolo trasformato in arma da fuoco e la condotta va qualificata come violazione dell'art. 23, comma 2, legge n. 110/1975 (detenzione di arma da fuoco clandestina). La Corte ha riqualificato d'ufficio il reato senza annullare la sentenza né modificare la pena (anche per divieto di reformatio in pejus quando appella solo l'imputato). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata allegazione dei documenti (consulenza di parte). Il terzo motivo è stato respinto: la motivazione del giudice di merito in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche è stata ritenuta sufficiente e nondisturbabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi respinto, il reato del capo A) è riqualificato ex art. 23, comma 2 L.110/1975, e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'art. 3 (alterazione di arma) si applica quando la modifica è eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e mira ad incrementarne l'offensività o agevolarne l'uso/porto/occultamento; non si applica quando si altera un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo (es. giocattolo) e lo si rende idoneo a sparare.
legge n. 110/1975 - art. 23, comma 2
La trasformazione di un giocattolo in arma da fuoco e la detenzione di quest'ultima senza contrassegno configura ai fini della normativa sull'armamento la fattispecie di detenzione di arma da sparo clandestina; pertanto la condotta del ricorrente va riqualificata sotto questa norma.
legge n. 895/1967 - artt. 2 e 7
Norme riguardanti parti di armi comuni da sparo; il ricorrente contestava la natura di "parti di arma", ma la Corte ha ritenuto che la relazione tecnica del RIS e le ammissioni dell'imputato dimostrassero la loro natura, e ha dichiarato inammissibile il motivo per mancata allegazione delle consulenze difensive.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che certe componenti non sono considerate parti di arma comune da sparo; la Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza per inammissibilità del motivo (documentazione non prodotta).
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti in base ai criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo, assenza di elementi positivi).
codice di procedura penale - art. 606, comma 1
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato esaminato con riferimento alle lettere indicate (b, c, e) per inosservanza di legge e vizio di motivazione; parte delle censure è stata ritenuta generica o infondata.
codice di procedura penale - art. 597
Richiamato implicitamente per il divieto di reformatio in peius: la Corte non ha potuto aumentare la pena inflitta in favore dell'accusa o per effetto della riqualificazione quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato.
Costituzione - art. 111, comma 2 e CEDU - art. 6
Principi richiamati in relazione al diritto al contraddittorio: la riqualificazione operata dalla Corte non ha violato tali garanzie perché la nuova inquadratura era già oggetto dell'originaria contestazione e dell'istruttoria, quindi non ha costituito sorpresa.
Massime di principio
- L'art. 3 L.110/1975 (alterazione di arma) si applica solo se la modifica riguarda uno strumento già qualificabile come arma da fuoco; la trasformazione di un giocattolo in arma da fuoco deve essere valutata sotto la normativa sulla detenzione di arma clandestina (art. 23 comma 2 L.110/1975).
- La Corte di cassazione può riqualificare d'ufficio il reato accertato se la nuova qualificazione non incide sulla quantificazione della pena e non comporta rivalutazione delle prove, purché non costituisca una sorpresa per l'imputato (contraddittorio garantito).
- Se solo l'imputato impugna la sentenza, è vietata una reformatio in peius: la pena non può essere aumentata in conseguenza della riqualificazione favorevole alla pubblica accusa.
- I motivi di cassazione che si fondano su elementi documentali (consulenze, atti tecnici) devono essere autosufficienti: occorre allegare o trascrivere le prove su cui si basa la doglianza, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- La valutazione delle attenuanti generiche è essenzialmente giudizio di fatto del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo la eventuale manifesta contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non la mera divergenza valutativa.
- Quando si contesta la natura tecnica di oggetti sequestrati come parti di arma, l'esistenza di una perizia tecnica (es. RIS) e le ammissioni dell'imputato consolidano la qualificazione penale, salvo che la difesa non produca tempestivamente e compiutamente consulenze contrarie.
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