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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24054/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello che aveva confermato l'ordine di demolizione delle opere abusive. La censura si fonda sull'irregolarita della notifica: l'estratto contumaciale sarebbe stato notificato a mani della figlia, la quale all'epoca risultava non residente e non convivente con la ricorrente, rendendo quindi invalido il titolo esecutivo e giustificando la restituzione del termine per proporre impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la notifica dell'estratto contumaciale effettuata dall'ufficiale giudiziario a mani della figlia qualificatasi convivente, affermando che l'attestazione contenuta nella relata prevale sulle certificazioni anagrafiche discordanti salvo prova rigorosa del carattere occasionale della presenza del consegnatario o di gravi difficolta nei rapporti tali da escludere la conoscenza dell'atto. Di conseguenza la richiesta di restituzione del termine è stata respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per regolare l'onere delle spese e per l'eventuale applicazione di sanzione a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato

  • legge n. 890 del 1982

    riguardo alle notifiche effettuate a mezzo agente postale

    Richiamata per precisare che la previsione dell'avviso tramite raccomandata riguarda le notifiche postali e non si applica alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata in relazione al criterio per l'imposizione dell'ammenda o contributo alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

  • Cassazione penale, Sez. 4, Iovene

    n. 30863 del 09/05/2006, Rv. 235236 - 01

    Principio secondo cui la notifica dell'estratto contumaciale a familiare qualificatosi convivente non è inficiata dalle certificazioni anagrafiche che attestino diversa residenza, salvo comprovate ragioni che rendano plausibile la non conoscenza dell'atto

  • Cassazione penale, Sez. 3, Z.

    n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272092 - 01

    Conferma che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario sulla convivenza prevale sulle risultanze anagrafiche e che l'eccezione di inesistenza della convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato

  • Cassazione penale, Sez. 5, Bresciani

    n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 - 01

    Precisa che non è previsto l'invio di avviso con raccomandata quando la notifica è effettuata dall'ufficiale giudiziario

  • Cassazione civile

    n. 9658 del 2000 e n. 11228 del 2021

    Nella materia civile, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la consegna a familiare convivente fa fede fino a querela di falso e non può essere scardinata semplicemente da certificazioni anagrafiche; chi dichiara di non aver ricevuto l'atto deve provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario

Massime di principio

  • L'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta a mani di persona che si qualifica convivente prevale sulle risultanze anagrafiche discordanti, salvo prova rigorosa della non convivenza o di ostacoli che impediscano la conoscenza dell'atto
  • La mera produzione di un certificato di residenza diverso non è di per sé sufficiente a invalidare una notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario
  • Spetta a chi lamenta l'irregolarità della notifica l'onere di provare il carattere occasionale o eccezionale della presenza del soggetto che ha ricevuto l'atto
  • Quando la notifica è effettuata dall'ufficiale giudiziario non è previsto l'obbligo di inviare un avviso tramite raccomandata secondo la legge sulle notifiche postali
  • In ipotesi di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese; può altresì disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende determinata equitativamente
  • Per ottenere la restituzione nel termine per impugnare per nullità o irregolarità della notifica è necessario dimostrare efficacemente che l'interessato non ha avuto conoscenza dell'atto a causa della manifesta invalidità della notifica

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