Cassazione Penale, Sentenza n. 24055/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere del 26/07/2023 che aveva rigettato le sue istanze di riesame e aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (11/07/2023) e il decreto di sequestro preventivo (14/07/2023) relativi a presunti reati edilizi connessi a un parco sportivo in Caivano. Il ricorso articolava tre censure: violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione rispetto al sequestro probatorio (primo motivo) e al sequestro preventivo (secondo e terzo motivo). Il difensore ha anche depositato motivi nuovi e successivamente, il 9/01/2024, ha rassegnato rinuncia al ricorso con procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione mediante atto del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. Pur non essendo motivata la rinuncia, la Corte ha applicato il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese e della sanzione alla Cassa delle Ammende, rilevando tuttavia l'assenza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In via equitativa la sanzione è stata fissata nella ridotta misura di euro 500. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione, resa dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso; il potere del giudice è quello di dichiarare l'inammissibilità e di decidere sulle spese e sulle eventuali sanzioni alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La rinuncia all'appello/ricorso, se fatta dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione, rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., pertanto la causa non viene esaminata nel merito.
- Se la rinuncia non è motivata, il giudice applicherà il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese e potrà irrogare una sanzione alla Cassa delle Ammende; tuttavia la sanzione può essere mitigata se manca dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità e se la rinuncia ha comunque precluso l'esame del merito.
- Per evitare conseguenze economiche sfavorevoli è consigliabile che la rinuncia sia documentata e motivata, o che si valuti attentamente la tempestività e le ragioni della rinuncia prima di depositarla.
- La presentazione di motivi nuovi e successiva rinuncia non impedisce che venga valutata la soccombenza: il giudice può comunque condannare al pagamento delle spese e irrogare una sanzione, se del caso in misura attenuata.
- Quando il ricorso riguarda misure cautelari (sequestro probatorio o preventivo), la rinuncia anticipata preclude l'esame delle questioni sostanziali; pertanto, chi intende far valere vizi della misura dovrebbe valutare il rischio di perdere definitivamente l'analisi di merito rinunciando all'impugnazione.
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