Cassazione Penale, Sentenza n. 24051/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna della Corte d'appello di Cagliari. Il ricorrente deduceva che sussistevano "prove nuove" idonee a determinare il proscioglimento: 1) l'assenza di pendenze penali a carico di Pisanu Daniela (amministratore di Eurowonder s.r.l.) rispetto ai capi 48)-51), la quale - sostiene il ricorrente - escluderebbe il concorso di Franco in quei furti; 2) la sentenza di assoluzione n. 1044/2022 della Corte d'appello di Cagliari nei confronti di Pintus Bruna, coimputata per i capi 17),48)-51), che secondo il ricorrente dimostrerebbe l'estraneità di Franco; 3) la sentenza n. 3186/2019 del Tribunale di Cagliari relativa a Bandino Silvia rispetto al capo 41). Con un secondo motivo si lamentava che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la tenuta del precedente quadro probatorio alla luce delle nuove prove e dell'eventuale inconciliabilità dei giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione preliminare di ammissibilità svolta dalla Corte d'appello di Roma: le prove addotte (assenza di carichi pendenti su Pisanu, assoluzione di Pintus, sentenza contro Bandino) non erano idonee a determinare, già nella fase sommaria prevista dall'art. 634 c.p.p., la prospettiva di proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 (art. 631 del nuovo codice) né a costituire un giudicato inconciliabile ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a). La Corte ha confermato che l'assoluzione di un coimputato in procedimento separato non determina automaticamente la revisione della condanna di un altro imputato quando il reato non è a concorso necessario. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina la fase preliminare di delibazione dell'istanza di revisione davanti alla Corte d'appello: il giudice verifica sommariamente la potenziale idoneità degli elementi nuovi a condurre al proscioglimento e dichiara inammissibile la richiesta se "manifestamente infondata".
art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Autorizza la revisione quando i "fatti stabiliti a fondamento" della condanna non sono conciliabili con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione; la Corte ha richiamato che per 'fatti stabiliti a fondamento' si intendono gli elementi storici essenziali alla decisione.
art. 631 cod. proc. pen. (richiamo agli artt. 529-531 del codice)
Riferimento alle disposizioni che qualificano la pronuncia di proscioglimento; la Corte ha precisato che la delibazione ex art. 634 deve valutare se le nuove prove possano, in prospettiva, condurre a pronunce di proscioglimento ai sensi di tali norme, senza anticipare il merito.
art. 610 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la citazione nel procedimento di revisione nel caso in cui l'istanza risulti ammissibile; illustrata nella cornice procedurale dell'iter di revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle spese del giudizio di cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La fase di ammissibilità dell'istanza di revisione (art. 634 c.p.p.) è un controllo sommario: si valuta solo la potenziale idoneità delle "prove nuove" a determinare il proscioglimento, senza entrare in una piena valutazione di merito.
- L'assoluzione di un coimputato in processo separato non determina automaticamente la revisione della condanna di un altro imputato quando il reato non è a concorso necessario; occorre verificare l'inconciliabilità tra i "fatti stabiliti a fondamento" delle due decisioni.
- La semplice assenza di pendenze o carichi a carico di un terzo (es. un amministratore) non costituisce di per sé "prova nuova" idonea a sovvertire una pronuncia di condanna, salvo che essa non incida direttamente e in modo decisivo sui fatti essenziali su cui si fonda la condanna.
- Per ottenere l'ammissione della revisione è necessario che le nuove prove o il contrasto di giudicati riguardino elementi storici essenziali e manifestamente inconciliabili con il giudicato, non solo differenze interpretative o valutazioni alternative dei medesimi fatti.
- Presentare un'istanza di revisione manifestamente infondata può comportare la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento a favore della Cassa delle Ammende); è quindi opportuno verificare preliminarmente la forza e la rilevanza delle prove nuove.
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