Cassazione Penale, Sentenza n. 24056/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano del 08/06/2023 per non aver disposto l'ordine di rimessione in pristino (ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato). Il Tribunale aveva ritenuto tale ordine ascrivibile alle "pene accessorie" assoggettabili al regime più favorevole previsto dagli artt. 444 e 445 c.p.p. (modificati dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) e quindi eventualmente escluso nel patteggiamento; il Procuratore generale ha censurato tale qualificazione e l'omissione dell'ordine di rimessione in pristino come illegittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che l'ordine di rimessione in pristino a spese del condannato è una sanzione amministrativa/accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 445, comma 1‑bis, c.p.p.; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'ordine anche nella sentenza di patteggiamento. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sull'ordine di rimessione in pristino e ha impartito direttamente l'ordine ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p. La Corte ha altresì rilevato che l'ammenda concordata è inferiore al minimo edittale, ma, in assenza di impugnazione, ciò non consente correzione a danno dell'imputato.
Norme richiamate
art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la norma (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) non possa essere invocata per escludere l'ordine di rimessione in pristino, poiché quest'ultimo non è una "pena accessoria" rientrante nel campo di applicazione dell'art. 445.
art. 444 cod. proc. pen.
Regime del patteggiamento; la Corte conferma che la definizione con patteggiamento non esclude automaticamente l'obbligo del giudice di disporre misure ripristinatorie/amministrative come la rimessione in pristino.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio limitato a specifici profili, di impartire direttamente l'ordine di rimessione in pristino; la Corte ha esercitato tale potere per impartire l'ordine omesso.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Ha modificato il regime delle pene accessorie e il procedimento di patteggiamento (art.444 e art.445 c.p.p.); la Corte precisa che tali modifiche non incidono sull'obbligo di disporre la rimessione in pristino, non essendo questa qualificabile come pena accessoria.
art. 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001
Norma del codice edilizio contestata a Comina; la Corte segnala che le sanzioni pecuniarie previste sono state incrementate dalla normativa successiva, ma osserva che l'ammenda concordata è inferiore al minimo edittale e che, in assenza di impugnazione, non si può intervenire a sfavore dell'imputato.
art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004
Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio contestata nel procedimento; la Corte sottolinea che la normativa paesaggistica è anche normativa penale e non contiene disposizione che equipari la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna in modo da esonerare dalla rimessione in pristino.
art. 32, comma 47, dl. 30 settembre 2003, n.269 conv. con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n.326
Ha incrementato le sanzioni pecuniarie dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 del 100%; la Corte richiama tale incremento per evidenziare l'illeicità dell'ammenda sotto il minimo edittale, pur restando ferma l'impossibilità di correggerla senza impugnazione.
Massime di principio
- L'ordine di rimessione in pristino (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) ha natura di sanzione amministrativa/accessoria ripristinatoria e non è una pena accessoria assoggettabile alla disciplina di esclusione o riduzione prevista per le pene accessorie nel patteggiamento.
- Il giudice che definisce il procedimento con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) deve comunque statuire, quando è dovuto, l'ordine di rimessione in pristino; le clausole pattizie tra le parti non possono escludere misure ripristinatorie obbligatorie previste da norme di carattere pubblico/paesaggistico/ambientale.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (art. 444 e 445 c.p.p.) non autorizzano il giudice a omettere l'ordine di rimessione in pristino ritenendolo 'pena accessoria' soggetta a esclusione: il campo di applicazione della nuova disciplina non comprende le sanzioni amministrative ripristinatorie.
- Se la Corte di merito omette un provvedimento dovuto (es. rimessione in pristino), la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e impartire direttamente l'ordine ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p.
- Una pena pecuniaria concordata sotto il minimo edittale integra un'irregolarità, ma la correzione a danno dell'imputato richiede impugnazione; la Cassazione non può aumentare la pena senza che vi sia impugnazione della decisione favorevole all'imputato.
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