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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24056/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano del 08/06/2023 per non aver disposto l'ordine di rimessione in pristino (ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato). Il Tribunale aveva ritenuto tale ordine ascrivibile alle "pene accessorie" assoggettabili al regime più favorevole previsto dagli artt. 444 e 445 c.p.p. (modificati dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) e quindi eventualmente escluso nel patteggiamento; il Procuratore generale ha censurato tale qualificazione e l'omissione dell'ordine di rimessione in pristino come illegittime.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che l'ordine di rimessione in pristino a spese del condannato è una sanzione amministrativa/accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 445, comma 1‑bis, c.p.p.; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'ordine anche nella sentenza di patteggiamento. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sull'ordine di rimessione in pristino e ha impartito direttamente l'ordine ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p. La Corte ha altresì rilevato che l'ammenda concordata è inferiore al minimo edittale, ma, in assenza di impugnazione, ciò non consente correzione a danno dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) non possa essere invocata per escludere l'ordine di rimessione in pristino, poiché quest'ultimo non è una "pena accessoria" rientrante nel campo di applicazione dell'art. 445.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regime del patteggiamento; la Corte conferma che la definizione con patteggiamento non esclude automaticamente l'obbligo del giudice di disporre misure ripristinatorie/amministrative come la rimessione in pristino.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio limitato a specifici profili, di impartire direttamente l'ordine di rimessione in pristino; la Corte ha esercitato tale potere per impartire l'ordine omesso.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha modificato il regime delle pene accessorie e il procedimento di patteggiamento (art.444 e art.445 c.p.p.); la Corte precisa che tali modifiche non incidono sull'obbligo di disporre la rimessione in pristino, non essendo questa qualificabile come pena accessoria.

  • art. 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma del codice edilizio contestata a Comina; la Corte segnala che le sanzioni pecuniarie previste sono state incrementate dalla normativa successiva, ma osserva che l'ammenda concordata è inferiore al minimo edittale e che, in assenza di impugnazione, non si può intervenire a sfavore dell'imputato.

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio contestata nel procedimento; la Corte sottolinea che la normativa paesaggistica è anche normativa penale e non contiene disposizione che equipari la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna in modo da esonerare dalla rimessione in pristino.

  • art. 32, comma 47, dl. 30 settembre 2003, n.269 conv. con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n.326

    Ha incrementato le sanzioni pecuniarie dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 del 100%; la Corte richiama tale incremento per evidenziare l'illeicità dell'ammenda sotto il minimo edittale, pur restando ferma l'impossibilità di correggerla senza impugnazione.

Massime di principio

  • L'ordine di rimessione in pristino (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) ha natura di sanzione amministrativa/accessoria ripristinatoria e non è una pena accessoria assoggettabile alla disciplina di esclusione o riduzione prevista per le pene accessorie nel patteggiamento.
  • Il giudice che definisce il procedimento con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) deve comunque statuire, quando è dovuto, l'ordine di rimessione in pristino; le clausole pattizie tra le parti non possono escludere misure ripristinatorie obbligatorie previste da norme di carattere pubblico/paesaggistico/ambientale.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (art. 444 e 445 c.p.p.) non autorizzano il giudice a omettere l'ordine di rimessione in pristino ritenendolo 'pena accessoria' soggetta a esclusione: il campo di applicazione della nuova disciplina non comprende le sanzioni amministrative ripristinatorie.
  • Se la Corte di merito omette un provvedimento dovuto (es. rimessione in pristino), la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e impartire direttamente l'ordine ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p.
  • Una pena pecuniaria concordata sotto il minimo edittale integra un'irregolarità, ma la correzione a danno dell'imputato richiede impugnazione; la Cassazione non può aumentare la pena senza che vi sia impugnazione della decisione favorevole all'imputato.

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