Cassazione Penale, Sentenza n. 24050/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torino che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 727 c.p. per avere tenuto i cani in condizioni incompatibili con la loro natura (box umidi e sporchi, mancata vaccinazione, cachessia, rogna, decessi, ecc.), eccepiva l'omessa valutazione delle prove a discarico (testimonianze veterinarie favorevoli), contestava il riconoscimento del danno d'immagine all'ASL e la liquidazione di una provvisionale senza adeguata prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente motivato la condanna valorizzando le fotografie dei sopralluoghi e la testimonianza del veterinario dell'ASL (dott. Gnaccarini) che documentavano sovraffollamento, condizioni igieniche degradate, cachessia e patologie. Le testimonianze a discarico non ribaltavano il convincimento, essendo riferite a momenti diversi e prive di forza decisiva. Il riconoscimento del danno all'immagine dell'ASL è stato ritenuto risarcibile anche alla luce del d.lgs. 26/08/2016 n.174 e della normativa successiva; la statuizione sulla provvisionale esula dal giudizio di legittimità essendo riservata al giudice civile. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di parte civile (liquidate in euro 3.686,00 nella parte riportata).
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Norma applicata per la condanna per avere tenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; la Corte ha confermato che le prove (ispezioni, fotografie, testimonianze) comprovavano tali condizioni.
art. 388 cod. pen.
Richiamato per la riqualificazione di un capo e per la mancata azione giudiziaria a causa della mancanza di querela; il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela.
art. 544-ter cod. pen.
Capo contestato per cui l'imputata è stata assolta; la pronuncia di cassazione non ha contestato l'assoluzione su tale capo.
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
Richiamato per spiegare che, secondo la giurisprudenza, le amministrazioni sanitarie possono ottenere il risarcimento del danno d'immagine derivante da reati contro gli animali anche dopo le modifiche normative; la Corte ha ritenuto risarcibile il danno all'ASL.
art. 17, comma 30-ter, dl. 1 luglio 2009, n. 78 (riferimento a rinvio 'mobile' e art. 7 legge 27 marzo 2001, n. 97 abrogato)
Utilizzato dalla Corte per inquadrare la base normativa che consente alle amministrazioni di pretendere risarcimenti d'immagine anche in relazione a reati comuni, in combinato con le successive modifiche legislative.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per imporre alla parte che propone ricorso inammissibile l'onere delle spese del procedimento; applicata per condannare la ricorrente alle spese.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata come principio per valutare la mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, influenzando la decisione di imporre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in modo equitativo.
Cassazione, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 (Tuccio) e Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021 (Marcon)
Precedenti citati per chiarire che la statuizione sulla provvisionale è rimessa al giudice civile e che il danno all'immagine dell'ente è risarcibile anche dopo le modifiche normative; la Corte ha seguito tali indirizzi.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né riforma la valutazione delle prove se il giudice di merito ha motivato adeguatamente; le contrapposte testimonianze vengono valutate in base alla coerenza con altri elementi probatori (es. fotografie, sopralluoghi).
- Le testimonianze a discarico non sono in genere sufficienti a ribaltare una condanna quando esistono riscontri oggettivi (fotografie, verbali di sopralluogo, referti veterinari) che documentano condizioni di maltrattamento.
- Le amministrazioni pubbliche (es. ASL) possono chiedere risarcimento per danno d'immagine derivante da reati anche dopo la riforma del 2016; la giustificabilità di tale danno va valutata in rapporto alla funzione di vigilanza dell'ente e all'effettiva lesione dell'immagine.
- Le decisioni sulla provvisionale (anticipazione sul risarcimento) sono questioni di merito civile e, salvo profili di illegittimità formale, non sono sindacabili in sede di legittimità penale.
- In caso di ricorso ritenuto inammissibile si applicano le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p. e può essere disposta, se non è ravvisabile colpa grave, una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
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