Cassazione Penale, Sentenza n. 24053/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancata o viziosa motivazione e travisamento della prova con riferimento al dolo specifico richiesto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente contestava che l'omessa indicazione di poste attive nella dichiarazione 2015 fosse priva di dolo, essendo plausibile un errore materiale o che le poste dovessero essere imputate alla competente annualità 2014 (richiamando l'art. 109 TUIR e l'eccezione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000), nonché che la Corte d'appello avesse travisato la prova affermando che la documentazione prodotta dalla difesa fosse relativa ad annualità successive
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello) forma un unico pacchetto motivazionale e che le doglianze del ricorrente non superano tale valutazione. È stato richiamato che il pagamento risultava solo da una registrazione di giroconto senza movimentazione di provvista e che la fattura contestata non era stata annotata né nel registro IVA delle vendite né nel libro giornale, circostanze che la Corte d'appello ha ritenuto indicative della volontà di indurre in errore l'amministrazione finanziaria e di perseguire il fine evasivo. La presunta possibilità di compensazione è stata ritenuta ininfluente poiché l'uso dell'istituto richiede indicazione formale e la verifica dei requisiti, elementi non dimostrati dal ricorrente. Quanto alla deduzione basata sull'art. 109 TUIR, la Corte ha osservato che tale norma va interpretata unitamente alle regole della fatturazione (art. 21 DPR 633/1972): il ricorrente non ha prodotto la fattura né prove che la prestazione fosse stata contabilizzata nell'esercizio 2014, onere che incombeva su di lui. Pertanto il vizio di motivazione e il travisamento della prova rilevati dall'impugnante sono stati ritenuti ininfluenti e il ricorso è stato rigettato
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 ... non si tiene conto della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza
La Corte ha ritenuto che, anche se la norma menziona l'annualità di competenza, l'eventuale violazione dei criteri di competenza non avrebbe comunque apportato un concreto beneficio al ricorrente; inoltre l'omissione di registrazioni contabili e IVA è stata interpretata come indice di dolo evasivo
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 1, lett. b)
i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate
La Corte ha spiegato che il criterio della competenza previsto dall'art.109 non è isolato: va integrato con le regole della fatturazione e documentazione (DPR 633/1972). Senza fattura o documentazione che provi l'ultimazione e la relativa registrazione nell'anno precedente, l'asserita imputazione a esercizi precedenti non è provata
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura; la fattura reca la data in cui è effettuata la prestazione ovvero data in cui è corrisposto il corrispettivo ...; per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo
La Corte ha richiamato le regole di fatturazione per sottolineare che l'onere probatorio era del ricorrente: senza fattura o documentazione che attesti la data di ultimazione della prestazione e l'annotazione in contabilità dell'anno 2014, non è possibile ritenere corretta l'imputazione a esercizi precedenti
Massime di principio
- L'omessa annotazione di ricavi/fatture nel registro IVA e nel libro giornale, unita all'assenza di movimentazione finanziaria reale (pagamento solo tramite giroconto), è un elemento fortemente indiziario di dolo evasivo e può giustificare una condanna per dichiarazione infedele
- L'argomento della competenza (spostare ricavi su esercizi precedenti) richiede documentazione probatoria precisa: fatture, date di ultimazione della prestazione e prove della loro annotazione nella dichiarazione dell'anno invocato; senza tali elementi la tesi dell'errore materiale è debole
- Le regole del TUIR (criterio di competenza) devono essere integrate con le norme sulla fatturazione (DPR 633/1972): la mera affermazione che la prestazione è stata ultimata in un altro esercizio non è sufficiente senza la relativa fattura/documentazione
- L'utilizzo dell'istituto della compensazione presuppone l'indicazione formale nella dichiarazione e la sussistenza di requisiti normativi; non può essere invocato retroattivamente in assenza della prova di tali condizioni
- In ipotesi di 'doppia conforme' (Tribunale e Corte d'appello concordi), il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le motivazioni e fornire elementi che smentiscano integralmente il quadro probatorio consolidato
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