Cassazione Penale, Ordinanza n. 31617/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per un fatto qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, con applicazione della recidiva aggravata ex art. 99, commi 2 e 4, c.p. I motivi erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e del fatto; secondo, violazione di legge per erronea applicazione della recidiva aggravata, contestando l'aumento di pena collegato ai precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva, la quale risultava coerente e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p., avendo il giudice di merito verificato la relazione tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali ai fini della prognosi sulla perdurante inclinazione a delinquere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicano la fattispecie incriminatrice oggetto di condanna, relativa a condotta in materia di stupefacenti di lieve entità.
norma applicata per la recidiva aggravata, scrutinata dal giudice di merito alla luce della concreta relazione tra precedenti e fatto oggetto di processo.
la modifica legislativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura del compendio probatorio o una diversa valutazione dei fatti.
criterio utilizzato per valutare la gravità del fatto e la significatività dei precedenti ai fini della recidiva e del giudizio sulla pericolosità/prognosi criminosa.
art. 3, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46
richiamata solo per indicare il contesto della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutamento del perimetro del controllo di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura autonoma dei fatti, perché l'apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto tramite la mera prospettazione di una diversa e più favorevole ricostruzione delle circostanze di fatto, occorrendo invece un effettivo confronto con la logica della decisione impugnata.
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando non si confronta con la motivazione specifica del giudice di merito, specie se quest'ultimo abbia applicato i criteri dell'art. 133 c.p. per verificare il rapporto tra precedenti e fatto contestato.
- La recidiva non può essere fondata sul solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della loro idoneità a rivelare una perdurante inclinazione al delitto e la loro incidenza sulla commissione del nuovo reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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