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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04572/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un precetto intimato da una provincia per il pagamento di una somma dovuta in forza di un verbale di accertamento di illecito amministrativo stradale. La parte privata aveva proposto opposizione a precetto deducendo, in sintesi, la nullità o invalidità del precetto per mancanza o inesistenza del titolo esecutivo e per violazione delle norme sul procedimento esecutivo; l’estinzione della pretesa sanzionatoria; l’illegittimità del procedimento sotto il profilo del diritto di difesa e dell’effettività del titolo; e, in via subordinata, l’erronea applicazione di interessi con maggiorazione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione solo per la parte relativa agli interessi maggiorati. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che l’ente pubblico, se vuole agire con gli strumenti ordinari, deve iniziare una causa civile per munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, mentre non può procedere come autorità senza rispettare il percorso previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative; ha inoltre richiamato le norme del codice della strada e della legge n. 689 del 1981 per sostenere che fosse necessaria una preventiva ingiunzione o cartella esattoriale, mai notificata né emessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di opposizione a precetto, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale neppure ai fini del termine per impugnare; perciò il ricorso depositato a febbraio 2022 contro una sentenza pubblicata a luglio 2021 era tardivo. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta accelerata, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha anche richiamato un orientamento già consolidato sull’inapplicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive, qualificando l’insistenza nel ricorso come abuso dello strumento processuale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’assenza di un valido titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme sul titolo esecutivo e sulla sua formazione.

  • art. 476 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sul procedimento esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità del precetto e le regole sulla notifica del titolo e del precetto.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte lo applica quale termine semestrale di impugnazione, ritenendo tardivo il ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 603 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma rilevanza nella decisione di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della violazione del principio di uguaglianza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della violazione del giusto processo.

  • art. 206 cod. strada

    Richiamato dalla ricorrente come norma di rinvio per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 201 cod. strada

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla notificazione e sull’estinzione della pretesa sanzionatoria.

  • art. 201, comma 5, cod. strada

    Richiamato dalla ricorrente per eccepire l’estinzione della pretesa sanzionatoria.

  • art. 27 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della riscossione delle sanzioni amministrative mediante ruolo e ingiunzione; la Corte non entra nel merito di tale tesi perché il ricorso è dichiarato tardivo.

  • art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte lo richiama per affermare l’inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione esecutiva.

  • art. 92 ordinamento giudiziario

    Richiamato insieme all’art. 3 della legge n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nei giudizi di opposizione esecutiva.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, in ragione dell’abuso dello strumento processuale.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione a precetto rientra tra le opposizioni esecutive e, ai fini del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza che la definisce, non beneficia della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica neppure ai giudizi impugnatori che abbiano ad oggetto opposizioni al processo esecutivo; pertanto il termine lungo di impugnazione decorre senza interruzioni feriali.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., esso è inammissibile, indipendentemente dalle ulteriori censure di merito.
  • Quando il ricorso è deciso conformemente a una proposta di definizione accelerata ed era prima facie inammissibile, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale già consolidato sulla non applicabilità della sospensione feriale alle opposizioni esecutive, la proposizione o insistenza nell’impugnazione tardiva può essere valutata come abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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